Sentenza nº 233 da Constitutional Court (Italy), 07 Dicembre 2018

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione07 Dicembre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 233

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

- Luca ANTONINI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 291-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli Nord, nel procedimento penale a carico di A. A. e altri, con ordinanza dell’8 febbraio 2017, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2018 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli Nord, con ordinanza dell’8 febbraio 2017 (reg. ord. n. 124 del 2017), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 291-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale» (da ora in poi: TULD), nella parte in cui prevede, per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ove il quantitativo ecceda i dieci chilogrammi, la pena pecuniaria di cinque euro di multa per ogni grammo convenzionale di prodotto; misura, quest’ultima, definita ai sensi dell’art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76 (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati), espressamente richiamato dalla disposizione censurata.

    Ad avviso del giudice a quo la norma indubbiata sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

  2. – Il rimettente premette che nel giudizio principale, celebrato con il rito abbreviato, gli imputati sono giudicati per il reato di cui agli artt. 110 del codice penale e 291-bis, primo comma, del TULD perché sorpresi a scaricare, da un veicolo con targa estera, in un deposito sito nel territorio italiano, tabacchi lavorati esteri (segnatamente sigarette) per un peso complessivo di 4.415,10 chilogrammi convenzionali. Precisa, inoltre, che il quadro probatorio emerso dal giudizio non lascia dubbi in ordine alla responsabilità degli stessi per le condotte loro ascritte.

  3. – In ragione della cornice edittale prevista dalla fattispecie loro contestata, il rimettente ha altresì evidenziato che all’affermazione della penale responsabilità dovrebbe conseguire, accanto alla pena detentiva, una multa quantificata in euro 6.540.888,89. Importo, questo, cui si dovrebbe pervenire malgrado il «riconoscimento delle attenuanti generiche» e la riduzione prevista sia per il rito sia per l’applicazione dell’art. 133-bis cod. pen., nella sua massima estensione possibile.

    Di qui il giudizio sulla rilevanza delle questioni, giacché solo il loro accoglimento consentirebbe, nel caso, di non comminare agli imputati una pena così gravosa, predeterminata nel suo ammontare e in ogni caso non proporzionata alle condizioni economiche dei destinatari della stessa.

  4. – In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente rimarca che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, solo la pena mobile contribuisce, in linea di principio, a rendere personale la responsabilità penale ai sensi dell’art. 27, primo comma, Cost., garantendo, nello stesso tempo, di finalizzare la sanzione all’emenda nella prospettiva di cui al terzo comma del medesimo articolo. Le pene fisse ed anche quelle «proporzionali fisse», dunque, potranno superare il filtro della verifica di legittimità costituzionale solo nel caso in cui, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, siano in grado di garantire un trattamento sanzionatorio ragionevolmente proporzionato rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo stesso tipo di reato.

    Del resto, sottolinea il giudice a quo, anche prescindendo dalla rigidità del criterio di determinazione, deve ritenersi certa la sindacabilità, sul piano costituzionale, delle scelte assunte dal legislatore laddove la discrezionalità che gli è propria nella materia in oggetto trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, dando così corpo ad una violazione dell’art. 3 Cost.

  5. – Ad avviso del rimettente, non deve ritenersi dirimente l’ordinanza di questa Corte n. 475 del 2002, con la quale è stata dichiarata manifestamente infondata analoga questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata, anche all’epoca sollevata in riferimento ai medesimi parametri.

    Il rimettente sottolinea che con la citata ordinanza si è esclusa la violazione dei richiamati parametri costituzionali, dando rilievo al complessivo trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie in disamina e, dunque, rimarcando la mobilità della pena detentiva comminata congiuntamente a quella pecuniaria, tale da offrire al giudice un consistente margine di adeguamento del trattamento sanzionatorio alle particolarità del caso concreto, anche in rapporto a parametri oggettivi e soggettivi diversi dalla semplice dimensione quantitativa dell’illecito.

    In occasione di siffatta verifica, tuttavia, la Corte non avrebbe considerato che gli effetti “sproporzionati” di una pena pecuniaria esorbitante rispetto al fatto e alle condizioni economiche dell’autore non sono destinati a venir meno neppure ancorando ai minimi edittali la pena detentiva; né, ancora, sarebbe stato dato il giusto rilievo all’ontologica diversità tra pene detentive e pene pecuniarie, trascurando di considerare «che il contenuto patrimoniale di queste ultime rende la loro funzione rieducativa innegabilmente diversa a seconda dei soggetti che ne sono destinatari».

  6. – Sulla base di tali premesse, il rimettente evidenzia che l’art. 291-bis del TULD è norma a condotte alternative che, con riguardo alla pena pecuniaria, sanziona allo stesso modo comportamenti eterogenei, i quali, in concreto, possono essere dotati di diverso disvalore.

    La rigidità del criterio che porta alla determinazione della pena pecuniaria renderebbe quindi dubbio il rispetto del principio della personalità della responsabilità penale, nonché quello della proporzione della pena, non essendo la sanzione pecuniaria modulabile in ragione della condotta accertata. Risulterebbe, del resto, indifferente al fine anche il criterio «calmierante» di cui all’art. 133-bis, secondo comma, cod. pen., destinato a rimanere privo di effetti quando, come nella specie, si sia al cospetto di una sanzione proporzionale per la quale non sia fissato un limite edittale massimo.

  7. – La disposizione censurata, ancora, secondo il rimettente sarebbe in evidente contrasto con la funzione di emenda garantita dall’art. 27, terzo comma, Cost., la cui attuazione non può prescindere dalla percezione, da parte del reo, della pena come giusta e adeguata rispetto al disvalore del suo comportamento; comprensione, nel caso, messa in crisi vuoi in ragione della oggettiva condizione economica degli imputati, vuoi in rapporto all’entità dei comportamenti che vengono loro addebitati e dai quali ciascuno, per il ruolo assunto nella vicenda portata a giudizio, avrebbe lucrato poche centinaia di euro.

  8. – Ad avviso del giudice a quo, la irragionevole rigorosità della multa in esame dipende dalla combinazione dei fattori scelti dal legislatore nel pervenire alla determinazione della pena da comminare. In particolare, il rimettente sottolinea che la quantità di tabacco lavorato estero riscontrata viene rapportata ad un valore monetario predeterminato in modo fisso ed in misura straordinariamente elevata, così da portare ad una pena pecuniaria di cinque euro per ciascuna sigaretta fatta oggetto di contrabbando. Scelte, queste, che non possono ritenersi giustificate dalla natura fiscale della violazione contrastata, legata al mancato pagamento dei diritti di confine; e che sono comunque foriere di una deriva sanzionatoria estranea al sistema, perché non trovano riscontro in alcuna fattispecie analoga o assimilabile.

  9. – Nel denunziare l’irragionevolezza della pena censurata, il giudice a quo si richiama alla pena dettata per il «delitto di detenzione, commercio e trasporto di droghe cosiddette pesanti»: ipotesi, questa che, ad avviso del rimettente, si lega a beni comunque incommerciabili, a differenza di quanto è a dirsi per i tabacchi lavorati esteri, e che, ciò malgrado, risulta sanzionata da una multa, comunque elevata, modulata, tuttavia, secondo una forbice che «prevede un minimo di ventiseimila e un massimo di duecentosessantamila euro».

    9.1.– Per altro verso, nell’ordinanza si evidenzia che, in materia di contrabbando, la sanzione pecuniaria viene sempre calcolata in rapporto proporzionale ai diritti di confine dovuti, stabilendosi un minimo e un massimo, di regola tra il doppio e il decuplo, ed eventualmente fissandosi una soglia minima di pena, al di sotto della quale non si può scendere.

    E in tale prospettiva nell’ordinanza si fa cenno non solo alle ipotesi di contrabbando previste dagli artt. da 282 a 291 dello stesso TULD, nel testo precedente alla depenalizzazione disposta con l’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67); ma anche alle sanzioni previste dagli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e...

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