CONCORSO (scad. 21 dicembre 2009) - Esame di idoneita' all'imbarco in qualita' di medico di bordo Sessione anno 2009

IL DIRETTORE GENERALE del personale, organizzazione e bilancio Visto il regolamento per la Sanita' Marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 537 e 29 novembre 1925, n. 2288, ed, in particolare, le norme sugli esami di idoneita' ad esercitare le funzioni di medico di bordo;

Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, n. 479, con il quale viene elevato a 45 anni il limite di eta' per l'ammissione agli esami di idoneita' a medico di bordo;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 31 luglio 1997, n.

353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 243 del 17 ottobre 1997, concernente il regolamento per l'individuazione degli atti e dei documenti di competenza di questo Ministero sottratti al diritto di accesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art.

3, comma quinto, cosi' come integrato dall'art. 2, ottavo comma, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che vieta alle Pubbliche amministrazioni di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni pubbliche nonche' ad esami per il conseguimento di abilitazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1

Sessione di esami E' indetta la sessione di esami di idoneita' per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualita' di medico di bordo.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione agli esami di idoneita' i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) eta' non superiore agli anni quarantacinque alla data del presente decreto;

3) iscrizione nelle liste elettorali;

4) idoneita' fisica prevista per il personale marittimo dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modificazioni ed integrazioni;

5) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

6) diploma di abilitazione all'esercizio della professione conseguito da almeno due anni alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

7) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei medici di una provincia della Repubblica.

Salvo quanto stabilito ai punti 2) e 6) per l'eta' e l'abilitazione professionale, i suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione d'esami.

I candidati che hanno conseguito in un paese comunitario o extracomunitario il titolo di studio di cui al punto 5) sono ammessi agli esami di idoneita' purche' in possesso, in alternativa al requisito di cui al punto 6), del provvedimento di riconoscimento adottato ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007 o del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 e rilasciato da questa Amministrazione da almeno due anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Con provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove - cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva l'esclusione dagli esami per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3

Presentazione delle domande termini e modalita' La domanda di ammissione agli esami, redatta su carta da bollo e debitamente firmata, deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Settore salute - Direzione Generale del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT