IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 29 del regolamento di sanita' marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636;
Vista la legge 18 ottobre 1973, n. 645, concernente la modifica dell'art. 119 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la marina mercantile; Decreta: Articolo unico
Il n. 1) dell'art. 29 del regolamento per la sanita' marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato dal regio decreto 7 luglio 1910, n. 593 e dal regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288 e' sostituito come segue:
"1) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha superato, alla data del bando di concorso, il quarantacinquesimo anno di eta'".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo...