Sentenza nº 71 da Constitutional Court (Italy), 05 Aprile 2018

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione05 Aprile 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 71

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPEETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 85 e 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promosso dalla Regione Veneto, con ricorso notificato il 16 febbraio 2017, depositato in cancelleria il 23 febbraio 2017 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2017.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 7 marzo 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 16 febbraio 2017 e depositato il successivo 23 febbraio (reg. ric. n. 19 del 2017), la Regione Veneto ha impugnato numerose disposizioni della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e, tra queste, i commi 85 e 627 dell’art. 1.

    1.1.– Il comma 85 dell’art. 1 è impugnato «per violazione dell’art. 117, III comma, della Costituzione, nonché degli artt. 5 e 120 della Costituzione per violazione del principio di leale collaborazione».

    Esso stabilisce che «L’INAIL, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all’operazione per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura. Successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di disponibilità delle regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti».

    Ad avviso della Regione ricorrente, tale disposizione deve essere ricondotta alla materia «edilizia scolastica», che si collocherebbe «all’incrocio» di più ambiti di competenza – relativi, in particolare, al governo del territorio, all’energia e alla protezione civile – tutti compresi nella potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (è citata, in tale senso, la sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2013).

    Ciò premesso, la Regione Veneto deduce che il comma impugnato, da un lato, destina risorse in un ambito materiale riconducibile a tale potestà legislativa regionale, dall’altro, non prevede alcuna forma di concertazione con le Regioni, in particolare, ai fini dell’adozione dei criteri di selezione dei progetti ammessi alla ripartizione.

    La Regione ricorrente cita la sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’«analoga fattispecie» dell’art. 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), «nella parte in cui non prevede che […] sia adottato sentita la Conferenza Stato Regioni» il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse per la costruzione di scuole innovative, costituite da una quota parte di quelle destinate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) – nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano d’impiego dei fondi disponibili di cui all’art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) – a un piano di interventi di messa in sicurezza e di costruzione di edifici scolastici, ai sensi dell’art. 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98.

    Ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata, invece, non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni. Da ciò la violazione «dell’art. 117, III comma e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.».

    1.2.– Il comma 627 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 è impugnato «per violazione degli artt. 117, III comma e 119 della Costituzione, nonché degli artt. 5 e 120 della Costituzione per violazione del principio di leale collaborazione».

    Esso stabilisce che «Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L’accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l’iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

    Ad avviso della Regione ricorrente, tale disposizione, da un lato, istituisce un fondo statale a destinazione vincolata in un ambito materiale riconducibile alle materie valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali, rientranti nella potestà legislativa concorrente delle Regioni; dall’altro, non prevede alcuna...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT