Sentenza nº 261 da Constitutional Court (Italy), 13 Dicembre 2017

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione13 Dicembre 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 261

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’intero testo del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché dell’art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), lettera b), numero 2), punto g), e lettera r), numero 1), punti a) ed i), degli artt. 2 e 3, dell’art. 3, commi 1, lettera f), 4 e 10, dell’art. 4 e dell’art. 4, comma 6, del medesimo decreto, promossi dalle Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia con ricorsi notificati il 23-24, il 20-24, il 23-24 e il 24-27 gennaio 2017, depositati in cancelleria il 25 e il 30 gennaio e il 2 febbraio 2017 ed iscritti ai nn. 4, 5, 6 e 7 del registro ricorsi 2017.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 7 novembre 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi gli avvocati Stelio Mangiameli per la Regione Puglia, Marcello Cecchetti per la Regione Toscana, Gabriele Pafundi per la Regione Liguria, Ulisse Corea per la Regione Lombardia e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Le Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia hanno promosso, con quattro distinti ricorsi (rispettivamente notificati il 23-24 gennaio 2017, il 20-24 gennaio 2017, il 23-24 gennaio 2017 ed il 24-27 gennaio 2017), questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’intero testo, nonché alcune norme del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

    In particolare, le prime tre ricorrenti hanno impugnato l’intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016 in riferimento al principio di leale collaborazione (Regioni Toscana e Liguria), nonché agli artt. 76 della Costituzione e 10, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (Regione Puglia), ed agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. (Regione Toscana).

    Esse hanno, inoltre, promosso questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto specifiche norme del d.lgs. n. 219 del 2016 ed impugnato: l’art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), e l’art. 3 (recte, art. 3, comma 1, primo periodo), in riferimento agli artt. 3, 5, 18 Cost. ed al principio di ragionevolezza (Regione Puglia), nonché l’art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, Cost. (Regione Liguria); l’art. 1, comma 1, lettera r), numero 1), punto i), nella parte in cui sostituisce il comma 10 dell’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), in riferimento all’art. 117, commi terzo e quarto, Cost. ed al principio di leale collaborazione (Regione Puglia e Regione Toscana), nonché all’art. 3 Cost. ed al principio di ragionevolezza (Regione Puglia) ed all’art. 118 Cost. (Regione Toscana); l’art. 1, comma 1, lettera r), numero 1), punto a), che ha abrogato la lettera c) del comma 1 dell’art. 18 del d.lgs. n. 580 del 1993, in riferimento agli artt. 3, 117, commi terzo e quarto, Cost. ed al principio di ragionevolezza (Regione Puglia); l’art. 3, comma 4, in riferimento agli artt. 76 Cost. e 10, comma 1, legge n. 124 del 2015 ed al principio di leale collaborazione (Regione Puglia), agli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost., ed al principio di leale collaborazione (Regioni Toscana e Liguria); l’art. 4, comma 6, in riferimento all’art. 117, comma quarto, Cost. (Regioni Puglia e Toscana), nonché agli artt. 3 e 97 Cost. ed ai principi di leale collaborazione e ragionevolezza (Regione Puglia).

    1.1.– La Regione Lombardia ha impugnato: l’intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, in riferimento agli artt. 5, 117, commi terzo e quarto, e 120 Cost. ed al principio di leale collaborazione, deducendo altresì che tale atto normativo violerebbe l’art. 76 Cost., in combinato disposto con gli artt. 5, 117, commi terzo e quarto, 120 Cost., in relazione all’art. 10, comma 2, della legge n. 124 del 2015, come riformulato dalla eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale di quest’ultima norma che la Regione chiede alla Corte di adottare in sede di autorimessione, in riferimento agli artt. 5, 117, commi terzo e quarto, 120 Cost. ed al principio di leale collaborazione.

    La Regione Lombardia ha anche sollevato questione di legittimità costituzionale di specifiche norme del d.lgs. n. 219 del 2016 e, in particolare: ha impugnato: l’art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), punto g), e lettera r), numero 1), punto i), e l’art. 3, comma 10, in riferimento agli artt. 5, 76, 117, commi terzo e quarto, 120 Cost. ed al principio di leale collaborazione; gli artt. 1, 2, 3 e 4, in riferimento agli artt. 76, 117, commi terzo e quarto, Cost. ed al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.; l’art. 3, comma 4, in riferimento al principio di leale collaborazione ed agli artt. 5, 76, 117, commi terzo e quarto, e 120 Cost.; gli artt. 3, comma 1, lettera f), e 4 in riferimento all’art. 76 Cost., in combinato disposto con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 10, comma 1, lettera g), della legge n. 124 del 2015.

  2. – L’art. 10 della legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge n. 580 del 1993, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99) ed il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia.

    2.1.– Tutte le ricorrenti svolgono – in linea preliminare e generale e con riguardo alle censure concernenti sia l’intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, sia specifiche disposizioni dello stesso – considerazioni, sostanzialmente coincidenti, in ordine alla materia cui sarebbe riconducibile la disciplina delle camere di commercio.

    Secondo la Regione Puglia, la citata legge delega inciderebbe su competenze amministrative delle Regioni (in particolare, su quelle oggetto degli artt. 37 e 38 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», che reputa vigenti anche dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione) e, comunque, concernerebbe una materia riservata alla competenza legislativa di tipo residuale (art. 117, comma quarto, Cost.) delle stesse, essendo le camere di commercio «un interlocutore delle Regioni nell’esercizio della competenza in materia di promozione delle attività produttive». La Regione sarebbe dunque legittimata a denunciare la lesione della propria competenza in detta materia, come affermato dalla sentenza n. 29 del 2016. L’incidenza della disciplina su una materia di competenza regionale renderebbe ammissibile, di per sé sola, la denuncia della violazione di parametri costituzionali non compresi nel Titolo V della Parte II della Costituzione.

    Argomentazioni analoghe sono svolte dalla Regione Toscana, secondo la quale l’oggetto della disciplina – in particolare, il riordino, l’accorpamento e la riorganizzazione delle funzioni delle camere di commercio – riguarderebbe attribuzioni regionali (la promozione dello sviluppo economico locale, il sostegno delle attività economiche regionali, lo sviluppo della competitività delle imprese nell’economia regionale, il sostegno all’innovazione per i settori produttivi regionali, il commercio, la promozione del turismo e del patrimonio culturale, l’orientamento al lavoro), che sarebbero lese dalla violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. A suo avviso, questa Corte ha affermato: prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che la camera di commercio costituisce «un ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale, che entra a pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali secondo lo schema dell’art. 118 della Costituzione, diventando anche potenziale destinatario di deleghe dello Stato e della Regione» (sentenza n. 477 del 2000); successivamente, che, «anche quando ha proceduto al trasferimento alle Regioni di funzioni in materia di camere di commercio, il legislatore si è sempre preoccupato di garantire che la costituzione dei consigli camerali fosse disciplinata in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 374 del 2007), ferma la necessità che l’intervento statale sia proporzionato all’esigenza di esercizio unitario a livello statale delle funzioni di cui volta per volta si tratta e sia realizzato previa intesa con le Regioni.

    La Regione Liguria deduce, analogamente, che la disciplina delle camere di commercio inciderebbe su numerose materie attribuite dall’art. 117, quarto comma, Cost. alla competenza legislativa di tipo residuale delle Regioni, alle quali, già con le riforme riconducibili al cosiddetto «federalismo amministrativo», sono stati attribuiti numerosi compiti relativi allo «sviluppo...

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