n. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 25 maggio 2018 -

Ricorso per conflitto di attribuzioni ex art. 134 Cost. nell'interesse della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con sede in Aosta, p.zza Deffeyes, n. 1, c.f. 80002270074, in persona del presidente pro tempore, Laurent Vierin, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 9 aprile 2018, dal prof. avv. Giovanni Guzzetta (c.f. GZZGNN66E16F158V;

PEC giovanniguzzetta@ordineavvocatiroma.org), presso il cui studio in Roma, via Federico Cesi, n. 72, ha eletto domicilio;

ricorrente. Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12, resistente. Per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dello sviluppo economico, il potere di adottare il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, recante: «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale», perche' illegittimo, in quanto lesivo delle attribuzioni costituzionali e statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nelle parti espressamente riferite alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdȏtaine des entreprises et des activites liberales, avuto, segnatamente, riguardo agli articoli 6, comma 1, e 7. commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, nonche' agli allegati A), C) e D), e, quindi, per l'annullamento in parte qua del predetto decreto. Fatto 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 («Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»), e' stato emanato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 (di seguito, decreto ministeriale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2018, n. 57, avente ad oggetto «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale» (all. n. 2). 2. In particolare, attraverso il citato decreto ministeriale, si e' provveduto alla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti ai piani trasmessi da Unioncamere, a mente dell'art. 3, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219. 3. In conformita' all'art. 22 della legge di delegazione 7 agosto 2015, n. 124, l'art. 8, comma 3, del provvedimento impugnato statuisce che «(l)e disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». 4. Cio' nondimeno, il decreto ministeriale ed i relativi allegati recano alcune prescrizioni direttamente applicabili alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdȏtaine des entreprises et des activites liberales (di seguito, Camera valdostana), che qui si riportano: a) art. 6, comma 1: «Si approvano gli interventi di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali cosi' come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016, a seguito dei quali il numero delle aziende speciali e' rideterminato nel numero di 58 come individuato nell'allegato C) - il quale, con riferimento alla Camera valdostana, prevede il divieto di istituire aziende speciali, n.d.r. - mediante accorpamento e soppressione di aziende che svolgono compiti simili o che possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda»;

  1. art. 7, comma 1: «Sono approvate le dotazioni organiche cosi' come determinate nel piano di cui al comma 3, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 ed individuate nell'allegato D - il quale, in relazione alla Camera valdostana, quantifica le dotazioni stesse in 36 unita', suddivise per categorie e profili professionali, n.d.r. - che e' parte integrante del presente decreto»;

  2. art. 7, comma 3: «Le camere di commercio di cui all'allegato A) - tra le quali rientra anche la Camera valdostana, n.d.r. - al presente decreto, in sede di prima programmazione dei fabbisogni ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, sono tenute a rideterminare il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente e, di conseguenza, le proprie dotazioni organiche, tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento individuati ai sensi del comma 4, lettera a-bis) dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni»;

  3. art. 7, comma 5: «Fino all'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4 e' in ogni caso vietata, a pena di nullita', l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione»;

  4. art. 7, comma 6: «Successivamente alla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui ai commi 3 e 4, qualora dalla stessa risultassero unita' di personale in soprannumero, Unioncamere: a) individua, d'intesa con le camere di commercio, le disponibilita' di posti da destinare a processi di mobilita' volontaria delle unita' suddette tra le medesime camere di commercio;

  5. comunica al Dipartimento della finzione pubblica le unita' numeriche, distinte per categoria e camera di commercio di appartenenza, costituenti le posizioni soprannumerarie residue, al fine di acquisire dal Dipartimento medesimo le disponibilita' di posti da destinare alla ricollocazione di' detto personale, previa ricognizione tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 7, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 e nei limiti di posti di cui al comma 6 del medesimo articolo;

  6. assevera, nei confronti del Dipartimento della funzione pubblica e delle amministrazioni pubbliche interessate, la sussistenza di posizioni soprannumerarie nella categoria e nella camera di commercio di appartenenza del personale che richiede il trasferimento per mobilita'...

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