DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 23 - Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0039)

Coming into Force12 Marzo 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/02/25/010G0039/CONSOLIDATED/20161125
Published date25 Febbraio 2010
Enactment Date15 Febbraio 2010
Official Gazette PublicationGU n.46 del 25-02-2010
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», ed, in particolare, l'articolo 53, recante delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, ed in particolare gli articoli 37 e 38, successivamente modificati e integrati;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010, relativa all'adozione della procedura in via di urgenza, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Preso atto che la seduta del 27 gennaio 2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al cui ordine del giorno era iscritto il presente decreto legislativo, non si e' tenuta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580

  1. L'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente:

    Art. 1 (Natura e sede). - 1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: «camere di commercio», sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

    2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: «Unioncamere», nonche' i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresi' del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

    3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

    4. La costituzione di nuove province non determina obbligatoriamente l'istituzione di nuove camere di commercio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere disposta l'istituzione di camere di commercio nelle nuove province solo se in ciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese almeno 40.000 imprese e sia comunque assicurato il raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico.

    5. I consigli di due o piu' camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e le modalita' per la successione nei rapporti giuridici esistenti.

    .

  2. L'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e' sostituito dal seguente:

    Art. 2 (Compiti e funzioni). - 1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonche', fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonche' i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarieta'.

    2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:

    a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

    b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attivita' economiche;

    c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitivita', favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;

    d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;

    e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;

    f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;

    g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;

    h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

    i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

    l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;

    m) raccolta degli usi e delle consuetudini;

    n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

    3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lett. g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associata.

    4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa'.

    5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettivita' tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali e del proprio programma di attivita', assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

    6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

    7. La programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia-nell'ambito del programma pluriennale di attivita' di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c), formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

    8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresi', promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

    9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

    .

  3. L'articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente:

    Art. 3 (Potesta' statutaria e regolamentare). - 1. In conformita' ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio e' riconosciuta potesta' statutaria e regolamentare. Lo statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

    a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;

    b) le competenze e le modalita'...

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