Sentenza nº 15 da Constitutional Court (Italy), 24 Gennaio 2017

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione24 Gennaio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 15

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra R.R. e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con ordinanza del 30 ottobre 2014, iscritta al n. 56 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di costituzione di R.R., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 novembre 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l’avvocato Liborio Cataliotti per R.R. e l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, con ordinanza del 30 ottobre 2015 (reg. ord. n. 56 del 2015), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, in riferimento agli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione, nella parte in cui prevede che all’esito del processo di riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale attuato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi in corso a quella data, di prima e seconda fascia, conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

    1.1.– Il giudice rimettente riferisce che il ricorrente nel giudizio principale ha stipulato con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1° febbraio 2011, un contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, avente ad oggetto un incarico di livello dirigenziale non generale, presso l’Ispettorato per la funzione pubblica, con decorrenza 1° febbraio 2011 e scadenza 31 gennaio 2014. Prosegue il rimettente esponendo che la Presidenza del Consiglio aveva però comunicato all’interessato, con nota del 5 ottobre 2012, la cessazione dall’incarico dirigenziale, a decorrere dal 1° novembre 2012, e la contestuale risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del citato art. 2, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, come sostituito dalla legge di conversione n. 135 del 2012, il quale prevede, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cessazione, alla data del l° novembre 2012, di tutti gli incarichi in corso alla medesima data, di prima e seconda fascia, conferiti ai sensi dell’art. 19, commi 5-bis e 6, del citato d.lgs. n. 165 del 2001.

    1.2.– Espone il giudice a quo che il ricorrente, eccepita, con varie argomentazioni, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, facendo, in particolare, richiamo ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 103 del 2007, n. 351 del 2008 e n. 390 del 2010, in materia di illegittimità dei meccanismi di spoils system, aveva richiesto, previa declaratoria di inefficacia, di nullità e annullabilità del provvedimento di revoca dell’incarico, di ordinare alla Presidenza del Consiglio di reintegrarlo nel posto precedentemente occupato, con condanna dell’amministrazione convenuta al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittimo recesso, commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino alla reintegrazione, nonché alla relativa omissione contributiva.

    1.3.– Ciò premesso, il giudice a quo ritiene che la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente nel giudizio principale sia rilevante e non manifestamente infondata.

    1.4.– In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente osserva che la giurisprudenza costituzionale ha già dichiarato illegittime, in numerose pronunce, disposizioni relative alla automatica cessazione di incarichi di livello dirigenziale, enunciando principi che, pur riferiti a fattispecie di c.d. spoils system, possono ritenersi applicabili al caso in esame (sentenza n. 103 del 2007, relativa all’art. 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002; sentenze n. 161 del 2008 e n. 81 del 2010, concernenti l’art. 2, comma 161, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 2006).

    Rileva difatti il rimettente «che l’insegnamento del Giudice delle leggi appare infatti chiaro nel senso che qualunque meccanismo di cessazione automatica “ex lege” di incarichi di funzioni dirigenziali ex art. 19, d.lgs. n. 165/2001, si pone in conflitto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione, perché, in sostanza, incrina i principi fondamentali dell’azione amministrativa, quali il buon andamento e la continuità della stessa, sicché gli incarichi in questione possono legittimamente essere revocati, solo mediante forme procedimentali atte all’accertamento dei risultati conseguiti, che si concludano con un provvedimento motivato, suscettibile di vaglio giurisdizionale».

    Ritiene inoltre il rimettente che la mera dichiarazione di intenti contenuta nella...

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