Ordinanza nº 283 da Constitutional Court (Italy), 29 Novembre 2013
Relatore | Paolo Maria Napolitano |
Data di Resoluzione | 29 Novembre 2013 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 283
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 15 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dellarticolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), promossi dal Giudice di pace di Albenga con tre ordinanze del 12 febbraio 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 111, 112 e 113 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dellanno 2013.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che con tre ordinanze di identico tenore, tutte del 12 febbraio 2013 (r.o. nn. 111, 112 e 113 del 2013), il Giudice di pace di Albenga ha sollevato questione di legittimità costituzionale dellart. 15 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dellarticolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), per violazione dellart. 76 della Costituzione;
che i giudizi a quibus hanno ad oggetto opposizioni avverso ordinanze-ingiunzione dellUfficio territoriale del Governo di Savona (Prefettura di Savona) rese a seguito del rigetto di ricorsi al Prefetto di Savona;
che gli opponenti, con il ricorso introduttivo, hanno dedotto lillegittimità costituzionale dellart. 15 del d.lgs. n. 9 del 2002 in riferimento allart. 76 Cost., in relazione allart. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), nella parte in cui non attribuisce il potere di decidere − riguardo ai ricorsi amministrativi in materia di violazione delle norme sulla circolazione stradale − al presidente della giunta regionale;
che le questioni, secondo il Giudice di pace di Albenga, sono rilevanti in quanto i giudizi di opposizione alle ordinanze-ingiunzione dei prefetti hanno ad oggetto non latto ma il rapporto, con cognizione piena del giudice, anche in relazione ai profili di competenza;
che il problema della sussistenza del potere di decidere il ricorso avverso il verbale di violazione di norme sulla circolazione stradale in capo al presidente della giunta regionale, anziché al prefetto, è materia rilevante nei giudizi a quibus, perché, qualora la norma denunciata si rivelasse in contrasto con il dettato costituzionale, lopposizione dovrebbe essere accolta per vizio di incompetenza del provvedimento impugnato;
che il rimettente, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, richiama lordinanza n. 89 del 2009 della Corte costituzionale che ha ritenuto inammissibile unanaloga questione di costituzionalità sollevata dal Giudice di pace di Taranto;
che, in quelloccasione, la medesima censura era rivolta a disposizioni contenute nel decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 1° agosto...
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