DECRETO 16 ottobre 2012 - Disposizioni inerenti l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007, emanata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (13A00168)

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolare gli articoli 1, comma 1, ed 11, comma 1, inerente l'istituzione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012 n. 4007 concernente «altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico», che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di cui al citato art. 11, ed in particolare, il comma 3 dell'art. 1 che rinvia, all'adozione di appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, la disciplina delle procedure, della modulistica e degli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza;

Ritenuto opportuno disciplinare l'utilizzo delle somme disponibili per l'annualita' 2011 da destinare ad «altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico» di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza n. 4007 del 2012 richiamata, ovvero alle opere di rilevanza strategica per finalita' di protezione civile, con particolare riferimento a quelle che, in caso di sisma, consentono l'evacuazione dalle zone disastrate, o che, in caso di crollo, ne potrebbero impedire la funzionalita';

Decreta: Art. 1 1. La disciplina prevista per gli interventi urgenti ed indifferibili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007, e' assimilabile a quella inerente agli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di eventuale demolizione e ricostruzione. individuata nella medesima ordinanza per la fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 2. Possono accedere al contributo previsto dall'art. 16, comma 1, lettera c) dell'ordinanza 4007/12 citata i ponti ed i viadotti appartenenti ad infrastrutture di trasporto urbano che servono o interferiscono le vie di fuga individuate dal piano comunale di...

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