Sentenza nº 178 da Constitutional Court (Italy), 11 Luglio 2012

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione11 Luglio 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 178

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

[ELG:PREMESSA]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’alinea e lettera k) del comma 1 dell’art. 29 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché dell’art. 37 dello stesso decreto, promossi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione siciliana e dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorsi notificati il 20-22, il 24, il 23, il 24 ed il 23 settembre 2011, depositati in cancelleria il 23, il 29, il 29, il 30 settembre 2011 ed il 3 ottobre 2011 e rispettivamente iscritti ai nn. 106, 111, 112, 113 e 114 del registro ricorsi 2011.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 5 giugno 2012 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e per la Provincia autonoma di Trento, Marina Valli per la Regione siciliana, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

[ELG:FATTO]

Ritenuto in fatto

  1. − La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (ricorso n. 106 del 2011, spedito il 20 settembre 2011, ricevuto il 22 settembre 2011 e depositato il 23 settembre 2011), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ricorso n. 111 del 2011, notificato il 24 settembre 2011 e depositato il 29 settembre 2011), la Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 112 del 2011 − promosso previa deliberazione della Giunta provinciale n. 1981 del 16 settembre 2011, adottata d’urgenza ai sensi dell’art. 54, numero 7, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e ratificata dal Consiglio provinciale con delibera n. 12 dell’8 novembre 2011 − notificato il 23 settembre 2011 e depositato il 29 settembre 2011), la Regione siciliana (ricorso n. 113 del 2011, notificato il 24 settembre 2011 e depositato il 30 settembre 2011) e la Provincia autonoma di Bolzano (ricorso n. 114 del 2011 − promosso previa deliberazione della Giunta provinciale n. 1395 del 19 settembre 2011, adottata d’urgenza ai sensi dell’art. 54, numero 7, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e ratificata dal Consiglio provinciale con delibera n. 9 del 4 ottobre 2011 −, notificato il 23 settembre 2011 e depositato il 3 ottobre 2011), hanno promosso questioni principali di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 26 luglio 2011 e, in particolare: a) dell’art. 37 di detto d.lgs. n. 118 del 2011 e dell’intero testo dello stesso decreto (ricorso n. 106 del 2011, Valle d’Aosta); b) del secondo periodo dell’unico comma del medesimo art. 37 (ricorso n. 111 del 2011, Friuli-Venezia Giulia; ricorso n. 112 del 2011, Provincia autonoma di Trento; ricorso n. 113 del 2011, Regione siciliana; ricorso n. 114 del 2011, Provincia autonoma di Bolzano); c) della lettera k) dell’unico comma dell’art. 29 (ricorso n. 111 del 2011, Friuli-Venezia Giulia; ricorso n. 112 del 2011, Provincia di Trento; ricorso n. 114 del 2011, Provincia di Bolzano).

    Le ricorrenti premettono che il citato decreto legislativo è stato adottato in attuazione dell’art. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), la quale aveva delegato il Governo ad adottare uno o piú decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’art. 119 Cost., al fine, tra l’altro, «di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio» di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni «e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica» (art. 2, comma 1). In particolare, il d.lgs. n. 118 del 2011, sulla base dei princípi e criteri direttivi di cui all’art. 2, comma 2, lettera h), della legge n. 42 del 2009, prevede: a) l’adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; b) l’adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; c) l’adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; d) l’affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; e) la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; f) la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; g) la definizione di un sistema di indicatori di risultato costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; h) l’individuazione del termine entro il quale Regioni ed Enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e la previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine.

    Le questioni promosse possono essere suddivise in tre gruppi, in relazione alle norme del d.lgs. n. 118 del 2011 che ne costituiscono l’oggetto.

    1.1.− Il primo gruppo è costituito dalle questioni promosse dalla sola Regione autonoma Valle d’Aosta, aventi ad oggetto il primo periodo del comma 1 dell’art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 e, per suo tramite, l’intero testo del medesimo decreto legislativo.

    La ricorrente ha in realtà denunciato, come detto, entrambi i periodi del comma 1 dell’art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 in quanto rendono applicabili l’intero testo del decreto legislativo e sviluppando, al riguardo, motivi di censura unitari. Poiché l’impugnato art. 37 consta di un unico comma suddiviso in due periodi, è tuttavia opportuno esaminare separatamente le censure della ricorrente con riguardo a ciascuno di tali periodi.

    Il primo periodo del comma 1 dell’art. 37 dispone, in particolare, che: «La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42», cioè con «norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi» (art. 27, comma 1, della legge n. 42 del 2009).

    La ricorrente lamenta anzitutto che il legislatore delegato, demandando alle norme di attuazione dello statuto valdostano di stabilire solo la «decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni» del d.lgs. n. 118 del 2011 nei confronti della Regione, estenderebbe alla Valle d’Aosta l’applicazione delle disposizioni dell’intero decreto legislativo, «senza sostanziali margini di adattamento». Sarebbe cosí violato il limite imposto al Governo dagli artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009, i quali riservano alle norme di attuazione dello statuto la disciplina del coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale (e, tra queste, della Regione autonoma Valle d’Aosta). Tali disposizioni della legge n. 42 del 2009 stabiliscono infatti: a) lart. 1, comma 2, che «Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27», e non, quindi, le altre disposizioni della legge di delegazione; b) lart. 27 − lunico dei tre articoli applicabili agli enti ad autonomia differenziata che assume qui rilievo (lart. 15 riguarda infatti il funzionamento delle città metropolitane e lart. 22 la perequazione infrastrutturale) − e, in particolare, i commi 1 e 3 di detto articolo, che «il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi» delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome «in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma» è disciplinato «da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi». Dal mancato rispetto di detto limite imposto al Governo dalla legge di delegazione consegue, ad avviso della ricorrente, la violazione dellart. 76 della Costituzione nonché dell...

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