n. 103 SENTENZA 22 marzo - 12 maggio 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni 23 luglio 2012, n. 0052547 (Accantonamento ex art. 13, comma 17, e art. 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e art. 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 e art. 4, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16), promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 21 settembre 2012, depositato in cancelleria il 1° ottobre 2012 ed iscritto al n. 12 del registro conflitti tra enti 2012. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l'avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 21 settembre 2012, depositato il successivo 1° ottobre ed iscritto al reg. confl. enti n. 12 del 2012, la Regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla nota 23 luglio 2012, n. 0052547 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, avente ad oggetto «Accantonamento ex art. 13, comma 17, e art. 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e art. 35, comma 4 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 e art. 4, comma 11 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16», in quanto lesiva delle attribuzioni costituzionali della Regione siciliana ed in particolare di quelle di cui agli artt. 36, primo comma, e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), ed all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonche' del principio di leale collaborazione. La ricorrente afferma che l'attuazione degli accantonamenti disposti dal Ministero nei suoi confronti comporterebbe la sottrazione di gettito di esclusiva spettanza regionale. Infatti, la nota che da' luogo al conflitto renderebbe noto, che, nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), saranno operati gli accantonamenti ivi previsti nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali a titolo di concorso alla finanza pubblica. In particolare, per le Regioni autonome Valle d'Aosta e Sardegna detti accantonamenti saranno operati direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre per le altre autonomie speciali, le cui entrate sono acquisite mediante il meccanismo della riscossione diretta, l'Agenzia delle entrate - Ufficio struttura di gestione provvedera' a trattenere gli importi (relativamente alla Regione siciliana l'ammontare e' quantificato per il 2012 in euro 335.012.609,15) onde versarli successivamente al bilancio dello Stato in caso di mancata attuazione della procedura di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009. La ricorrente ha in precedenza impugnato le disposizioni legislative, alle quali la nota ministeriale da' attuazione. Con un primo ricorso, iscritto al reg. ric. n. 39 del 2012, sono stati impugnati gli artt. 13 e 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. In particolare, il citato art. 13 e' stato censurato per violazione degli artt. 14, lettera o), 36, 37 - in relazione all'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 - e 43 dello statuto siciliano, dell'art. 119, quarto comma, Cost. - in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - e del principio di leale collaborazione. L'art. 28, commi 2 e 3, del d.l. n. 201 del 2011 e' stato censurato per violazione dell'art. 17, lettera b), dello statuto siciliano - che assegna alla Regione siciliana la competenza concorrente in materia sanitaria - degli artt. 36 e 37 del medesimo statuto e delle relative norme di attuazione in materia finanziaria, nonche' del principio di leale collaborazione. Con ulteriore ricorso, iscritto al reg. ric. n. 85 del 2012, sono stati impugnati gli artt. 2, comma 4, e 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27. Entrambi gli articoli sono stati censurati per violazione dell'art. 36 dello statuto siciliano e delle relative norme di attuazione in materia finanziaria e per violazione del principio di leale collaborazione;

l'art. 35, commi 4 e 5, e' stato impugnato anche per violazione dell'art. 43 dello statuto siciliano e del principio di leale collaborazione. Infine con successivo ricorso, iscritto al reg. ric. n. 101 del...

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