LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita''. (12G0048)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

  1. Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 marzo 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Passera, Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3110):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti), dal Ministro per lo sviluppo economico (Passera) e dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (Passera) il 24 gennaio 2012.

Assegnato alla 10ª Commissione (Industria), in sede referente, il 26 gennaio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 31 gennaio ed il 1° febbraio 2012.

Esaminato dalla 10ª Commissione, in sede referente, il 31 gennaio; 1, 2, 3,7, 8, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28 febbraio 2012.

Esaminato in Aula il 21, 29 febbraio; 1° marzo 2012 ed approvato l'8 marzo 2012. Camera dei deputati (atto n. 5025):

Assegnato alle Commissioni VI (Finanze) e X (Industria) riunite, in sede referente, il 5 marzo 2012 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 7, 8,13,14,15 e il 16 marzo 2012.

Esaminato in Aula il 13,19 20 e 21 marzo 2012 ed approvato il 22 marzo 2012.

Avvertenza:

La presente legge di conversione del decreto-legge 24

gennaio 2012, n. 1, pubblicato nel S.O. n. 18/L

alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24

gennaio 2012, e' pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del

Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2012 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge coordinata con il decreto-legge sopra citato, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma

3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1985, n. 1092.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

al comma 3, al primo periodo, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «Le Regioni, le Provincie ed i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni» e, al secondo periodo, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012".

4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012"

;

al comma 5, le parole: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea» sono sostituite dalle seguenti: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea».

L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

Art. 2 (Tribunale delle imprese). - 1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa)";

2) al comma 1, le parole: "proprieta' industriale ed intellettuale" sono sostituite dalla seguente: "impresa";

3) e' aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle citta' di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche";

b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze";

c) all'articolo 2, comma 2, le parole: "proprieta' industriale ed intellettuale" sono sostituite dalla seguente: "impresa";

d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate). - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

b) controversie in materia di diritto d'autore;

c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.

2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle societa' di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche' alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' costituite all'estero, ovvero alle societa' che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:

a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilita' da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;

b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;

d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle societa' controllate contro le societa' che le controllano;

e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;

f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle societa' di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2";

e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Competenza territoriale delle sezioni). - 1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello".

2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: "alla corte d'appello competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale competente per territorio presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26...

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