n. 11 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 settembre 2014 -

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano (c.f. e pii. 00390090215), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speci e Rep. N. 23969 del 07.08.2014, rogata dal Segretario Generale della Giunta provinciale Dott. Eros Magnago, nonche' in virtu' di deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 888 del 22.07.2014, dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f. VNG RNT 57 L45 A952K - Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f. BKR SPH 65 E10 B160H - Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (c. f. BRN CST 64 M47 D548L - Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (c.f. FDN LRA 65 H69 A952U - Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it), tutti del Foro di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30 HSO1R), del Foro di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e n. fax 06/3729467);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica;

A seguito e per l'annullamento del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, recante "Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 5 luglio 2014, n. 154. Fatto 1. Le vicende sottese alla presente controversia sono in larga parte note a codesta Ecc.ma Corte costituzionale. Esse, infatti, prendono le mosse dall'articolo 16, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario". Con il comma 3 dell'articolo 16 di tale decreto-legge e' stata introdotta una misura predefinita ed a tempo indeterminato di concorso al risanamento della finanza pubblica da parte delle autonomie speciali, tra cui anche la Provincia autonoma di Bolzano, accompagnata dalla previsione di un accantonamento di quote di compartecipazione ai tributi erariali. Quale criterio predefinito in legge per l'accantonamento sono state indicate le spese sostenute per consumi intermedi desunte per l'anno 2011 dal SIOPE. Il comma 4 del medesimo articolo predetermina un termine perentorio di scadenza per la conclusione dell'accordo sul patto di stabilita' e definisce unilateralmente in legge gli obiettivi posti a carico di questa Provincia. Le predette disposizioni sono state modificate dall'articolo 1, commi 118 e 469, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e, successivamente, dall'articolo 11, comma 8, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Con l'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilita' 2014) e' stato introdotta un'ulteriore novita' prevedendo espressamente per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente, viene ripartito fra le stesse con intesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014 e che solo in caso di mancata intesa, il contributo e' ripartito secondo criteri definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Come e' noto a codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, le citate disposizioni, trattandosi di previsioni lesive dell'autonomia finanziaria costituzionalmente e statutariamente garantita in capo alla Provincia autonoma di Bolzano, nonche' dei principi costituzionali di ragionevolezza e di leale collaborazione, sono oggetto di questioni di legittimita' costituzionale in via principale, proposte con ricorso rubricato al numero 149 del registro ricorsi 2012, e che il relativo ricorso, che e' qui da intendersi richiamato e trascritto, e' tuttora pendente. Anche le successive modifiche introdotte con la legge n. 228/2012 sono oggetto di censura dinnanzi all'adita Ecc.ma Corte Costituzionale con ricorso rubricato al numero 30 del registro ricorsi 2013. L'udienza per la trattazione di entrambi questi ricorsi e' stata fissata per il 21 ottobre 2014. 2. Gia' con decreto del 27 novembre 2012 (doc. 3), il Ministero dell'economia e delle finanze, ha stabilito - unilateralmente e a prescindere dal raggiungimento di qualsivoglia accordo con la Provincia ricorrente - il riparto del contributo alla finanza pubblica, determinando il relativo accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma. L'importo accantonato in "danno" alla ricorrente Provincia autonoma di Bolzano e' stato indicato in euro 68.638.854,39 e sono stati inoltre rideterminati, per l'anno 2012, gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle autonomie speciali tenendo conto degli importi di cui al comma 1 (comma 2) e si e' statuito che quanto previsto dai due precedenti commi opera fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 3. Avverso tale decreto e' stato proposto conflitto di attribuzioni dinnanzi a codesta Ecc.ma Corte Costituzionale che pende sub numero del registro n. 1 del 2013. 4. Con decreto del 23 settembre 2013 (doc. 4), il Ministero dell'economia e delle finanze, ha nuovamente stabilito - unilateralmente e a prescindere dal raggiungimento di qualsivoglia accordo con la Provincia ricorrente - il riparto del contributo alla finanza pubblica, determinando il relativo accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma. L'importo accantonato in "danno" alla ricorrente Provincia autonoma di Bolzano e' stato indicato in euro 167.612.435,42 ed il contributo in termini di indebitamento netto e' stato, quindi, determinato per la Provincia autonoma di Bolzano in euro 237.450.950,18. 5. Anche avverso tale decreto e' stato proposto conflitto di attribuzioni dinnanzi a codesta Ecc.ma Corte Costituzionale che pende sub numero del registro n. 13 del 2013. 6. In seguito al mancato raggiungimento dell'accordo di cui al citato articolo 16, comma 3, anche per l'anno 2014 con il qui impugnato decreto del 17 giugno 2014 (doc. 5), il Ministero dell'economia e delle finanze, ha stabilito - unilateralmente e a prescindere dal raggiungimento di qualsivoglia accordo con la Provincia ricorrente - anzitempo il riparto del contributo alla finanza pubblica, determinando il relativo accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma. L'importo accantonato in "danno" alla ricorrente Provincia autonoma di Bolzano e' stato indicato in euro 209.515.544,27. 7. Con il predetto decreto ministeriale sono stati inoltre rideterminati, per l'anno 2014, gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle autonomie speciali tenendo conto degli importi di cui al comma 1 (comma 2) e si e' statuito che quanto previsto dai due precedenti commi opera fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il contributo in termini di indebitamento netto e' stato quindi rideterminato per la Provincia autonoma di Bolzano in euro 279.354.059,03. 8. Il criterio preso a riferimento per la ripartizione del contributo, basato anche per l'anno 2014 sui. dati SIOPE, e' palesemente ingiusto perche' privilegia le amministrazioni con maggiore spesa indiretta, rispetto a quelle con maggior spesa diretta. Tale iniquita' e' facilmente rilevabile anche da un profano, in quanto per rendersi conto, basta considerare la differenza di contributo richiesto alla Provincia autonoma di Bolzano (euro 209.515.544,27) rispetto a quello richiesto alla Provincia autonoma di Trento (euro 85.156.291,05), analoga alla Provincia di Bolzano per dimensioni finanziarie. 9. La stessa Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato in merito all'accantonamento predisposto per l'anno 2013 nella lettera dd. 12 marzo 2013, prot. n. 20965 (doc. 6) che la ripartizione evidenzia una marcata differenza tra il contributo richiesto alla provincia di Bolzano rispetto a quello richiesto alla provincia di Trento che, in gran parte, sembra avere origine nella diversa allocazione contabile delle spese per contratti di servizio per trasporto, assistenza informatica e manutenzione software o per altre spese per servizi operata dalle predette province. La Ragioneria evidenzia che dai dati SIOPE sembrerebbe, infatti, che a differenza della Provincia di Bolzano che alloca le predette spese negli opportuni codici gestionali, la Provincia di Trento utilizzi, per le predette spese, codici relativi a trasferimenti correnti che, in quanto non inclusi nell'accezione di consumi intermedi, non rilevano alla definizione del contributo alla finanza di ciascun ente. 10. La stessa Presidenza del Consiglio ha sollevato con lettera dd. 11.11.2013, prot. CSR 4879 P-4.23.2.6 (doc. 7) la criticita' del riparto del concorso alla...

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