Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Amministrazione pubblica - Spoils system - Incarichi di funzioni dirigenziali 'non apicali' conferiti a personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - Prevista cessazione automatica 'decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Gover...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 159 e 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, promosso con ordinanza del 9 luglio 2007 dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento civile vertente tra B.G. e il Ministero delle comunicazioni iscritta al n. 773 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti l'atto di costituzione di B.G. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 aprile 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Massimo Coccia e Luca Pardo per B.G. e l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, in data 9 luglio 2007, nell'ambito di un giudizio di lavoro diretto ad ottenere "l'immediata reintegra (...) nell'incarico di direttore della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero delle comunicazioni", e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 159 e 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, per asserita violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione.

    Il rimettente premette che il ricorrente nel giudizio a quo e' un dirigente viceprefetto aggiunto all'interno dell'unitaria carriera prefettizia ai sensi degli artt. 1, 2 e 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), il quale ha ottenuto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3775/2005 del 25 novembre 2005, sulla base di quanto previsto dall'art. 19, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il conferimento dell'incarico di direttore della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero delle comunicazioni per la durata di cinque anni.

    Ricevuto tale incarico, il ricorrente e' stato posto "in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio" con decreto del capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali 8 maggio 2006.

    Con comunicazione del segretario generale 4 dicembre 2006 l'incarico in esame e' stato anticipatamente revocato "con decorrenza immediata", in applicazione dell'art. 2, commi 159 e 161, del citato decreto-legge n. 262 del 2006.

    Cio' premesso, il giudice a quo riferisce che l'art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 2, comma 159, del decreto-legge n. 262 del 2006, prevede che "gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3" (cosiddetti incarichi apicali), "al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23" (cosiddetto ruolo unico della dirigenza statale), "e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto di fiducia al Governo".

    Inoltre, l'art. 2, comma 161, stabilisce che, "in sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

    Infine, si richiama il contenuto dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui il personale appartenente alla carriera prefettizia resta disciplinato dal proprio ordinamento pubblicistico, in deroga alle disposizione sulla privatizzazione del rapporto di lavoro.

    Alla luce di tale norma, il giudice a quo ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente non possa considerarsi far parte del "personale (...) appartenente ai ruoli di cui all'art. 23" del predetto d.lgs. n. 165 del 2001 ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione dell'art. 2, commi 159 e 161, riguardando tale art. 23 unicamente i dirigenti contrattualizzati ed appartenendo egli, viceversa, alla diversa categoria dei dirigenti della unitaria carriera prefettizia che, pur rientrando nell'ambito dell'Amministrazione dell'interno, e' autonoma rispetto a questa e "si articola nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto" (sono citati l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 139 del 2000, nonche', per la disciplina transitoria, l'art. 34 del medesimo decreto), con conseguente applicazione del proprio ordinamento pubblicistico (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001).

    A conferma di quanto esposto, viene richiamato l'art. 15 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale, nel prevedere l'articolazione della dirigenza contrattualizzata nelle due fasce del ruolo unico, ha espressamente previsto la salvezza delle particolari disposizioni relative, tra l'altro, alla carriera prefettizia.

    Ne consegue, ad avviso del rimettente, che, "anche ove sia stato chiamato a ricoprire - come nella specie - un incarico nei ruoli della dirigenza contrattualizzata ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, il dirigente della carriera prefettizia mantenga sempre il proprio particolare status pubblicistico (...) il che gli impedisce (...) di ottenere l'equiparazione ai dirigenti contrattualizzati ai fini della inapplicabilita' del meccanismo di spoils system".

    Nondimeno, il rimettente assume che l'art. 2, commi 159 e 161, del decreto-legge n. 262 del 2006, "modificando il disposto dell'art. 19, comma 8, del d.lgs. 165 del 2001 ed introducendo, anche per gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui al comma 5-bis (che in questa sede occupa) un meccanismo di decadenza automatica dall'incarico dirigenziale (analogo a quello introdotto dall'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato"), per gli incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale", si porrebbe in contrasto con l'art. 21 del medesimo decreto, secondo il quale la revoca dell'incarico puo' avvenire soltanto all'esito di una apposita procedura di accertamento della responsabilita' dirigenziale.

    Sul punto si richiama quanto affermato dalla Corte...

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