Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorsi della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano - Impugnazione di numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 - Trattazione delle sole questioni relative ai commi 721 e 722, da 725 a 730...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK Giudice, Francesco AMIRANTE, Ugo DE

SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi

MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,

Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 721 e 722 da 725 a 730 e da 733 a 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), promossi con ricorsi della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano notificati il 23 febbraio 2007, depositati in cancelleria il 1° e il 15 marzo 2007 ed iscritti ai nn. 10 e 12 del registro ricorsi 2007;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi per la Regione Veneto, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e gli avvocati dello Stato Giuseppe Fiengo, Massimo Salvatorelli e Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 23 febbraio 2007 e depositato il successivo 1° marzo (iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2007), la Regione Veneto ha promosso, tra le altre, questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 1, commi 721, 722 e 730 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 della Costituzione.

    1.1. - L'art. 1, comma 721, stabilisce che "ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennita' dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle societa' partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative". Il successivo comma 722, qualifica il comma 721 come "principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea".

    La ricorrente, invece, ascrive il censurato comma 721 alla materia "organizzazione amministrativa della Regione", di competenza residuale. Pertanto, a suo avviso, risulterebbe "palese" la violazione dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, "e, conseguentemente, degli artt. 118 e 119 della Costituzione, concernenti rispettivamente l'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione".

    1.2. - Avendo lo stesso legislatore statale qualificato la disposizione di cui al comma 721 quale "principio fondamentale" in materia di "coordinamento della finanza pubblica", la Regione ricorrente denuncia, in via subordinata, la violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Essendo intervenute in un ambito materiale di competenza concorrente, le disposizioni oggetto di doglianza non si sarebbero limitate a porre principi fondamentali, bensi' avrebbero fissato una disciplina normativa di dettaglio "fortemente invasiva dell'autonomia (legislativa, amministrativa e finanziaria) regionale".

    Le stesse disposizioni, inoltre, violerebbero l'art. 119 della Costituzione, il quale "impedisce allo Stato di individuare le singole voci di spesa da limitare, pur se in vista del rispetto dei vincoli comunitari di politica economica e monetaria".

    1.3. - Il comma 730 dello stesso art. 1 dispone che "le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle societa' da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette societa'. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica".

    Per la ricorrente, i richiamati commi da 725 a 729 fisserebbero "limiti puntuali" sia al numero dei componenti del consiglio di amministrazione, sia al compenso degli stessi e del relativo presidente, nelle societa' a totale partecipazione di Comuni o Province, nelle societa' a totale partecipazione pubblica di una pluralita' di enti locali, nelle societa' a partecipazione mista di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati.

    Dal canto loro, i commi 731 e 732 modificano rispettivamente l'art. 82 e l'art. 234 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e cioe' due disposizioni che non avrebbero alcun riferimento con gli oggetti di cui al comma 730.

    Analogamente dovrebbe concludersi per i commi da 733 a 735. Il comma 735 stabilisce che le disposizioni precedenti non si applicano alle societa' quotate in borsa. Inoltre, per il comma 734, non puo' essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, societa' a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Infine, il comma 735 prevede che gli incarichi di amministratore delle societa' di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici ed i relativi compensi siano pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici. La pubblicita' e' soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione e la mancata comunicazione da parte degli amministratori societari dei loro incarichi e compensi o indennita' sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la societa'.

    Il denunciato comma 730, dunque, "palesemente" violerebbe l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, essendo intervenuto nella materia, di competenza residuale, delle "societa' partecipate dalle Regioni", e, "conseguentemente", contrasterebbe anche con gli artt. 118 e 119 della Costituzione.

    Anche accedendosi, in via subordinata, alla autoqualificazione della prescrizione come "principio di coordinamento della finanza pubblica", ne discenderebbe comunque l'inosservanza del dettato costituzionale e, precisamente, dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, non essendosi il legislatore statale limitato ad enunciare norme di principio.

    Cosi' inquadrato, inoltre, il comma 730 violerebbe altresi' l'art. 119 della Costituzione, avendo identificato singole voci di spesa. "Da quanto da ultimo detto" conseguirebbe de plano la violazione anche dell'art. 118 della Costituzione.

  2. - Con atto depositato il 15 marzo 2007 si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

    La difesa erariale contesta, innanzitutto, l'inquadramento materiale formulato nel ricorso, trattandosi al contrario di disposizioni riconducibili alla materia, di competenza concorrente, del "coordinamento della finanza pubblica".

    Per il resistente, pertanto, non sussisterebbe la lamentata violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, trattandosi di mere norme di principio. In questo ambito materiale, il legislatore statale e' legittimato ad imporre vincoli agli enti locali, allorche' questi siano resi necessari da "ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, comprensivi, dunque, della c.d. "finanza pubblica allargata", a loro volta condizionati dagli obblighi comunitari" (viene richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2005).

    In coerenza con la giurisprudenza costituzionale, il comma 721 non avrebbe fatto altro che indicare un obiettivo di contenimento della spesa pubblica secondo criteri volti, in particolare, a ridurre il numero ed i compensi dei componenti degli organi rappresentativi. Le denunciate disposizioni avrebbero, infatti, espressamente rimesso alle stesse Regioni la necessaria attivita' normativa e amministrativa per la concreta gestione della spesa.

    Quanto al comma 730, l'Avvocatura dello Stato ribadisce, in via preliminare, che tale norma si collocherebbe nella materia concorrente della "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario". Il legislatore statale si sarebbe, dunque, limitato a enunciare principi e criteri direttivi di coordinamento della finanza pubblica, "principi destinati alle Regioni quali limiti all'esercizio della potesta' legislativa da esse in concreto esercitata".

  3. - Con ricorso notificato il 23 febbraio 2007 e depositato il successivo 5 marzo (iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2007), la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra le altre, questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 1, commi da 725 a 730 e da 733 a 735, della legge n. 296 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 116, 117, commi secondo, lettere g) e l), terzo e quarto, e 119 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonche' in riferimento agli artt. 4, numero 3), 8, numero 1), ed al Titolo VI, "con particolare riferimento agli artt. 80 e 81", del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), ed agli artt. 16 e 17 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di...

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