Sentenza nº 35 da Constitutional Court (Italy), 27 Gennaio 2005

RelatoreCarlo Mezzanotte
Data di Resoluzione27 Gennaio 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 35

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio††††††††††††††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Carlo†††††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Fernanda†††††††††††††††††††† CONTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Guido††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Piero Alberto†††††††††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Franco†††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Giovanni Maria††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Francesco††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Ugo†††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Romano†††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Paolo†††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Alfio††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Alfonso††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Franco ††††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 28 della legge 27 novembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promossi con ricorsi della Regione Valle díAosta ed Emilia-Romagna, notificati il 28 febbraio e il 1∞ marzo 2003, depositati in cancelleria il 7 marzo successivo ed iscritti al n. 19 e al n. 25 del registro ricorsi 2003.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 28 settembre 2004 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi gli avvocati Giuseppe F. Ferrari per la Regione Valle díAosta, Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna e líavvocato dello Stato Giancarlo MandÚ per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Le Regioni Valle díAosta ed Emilia-Romagna hanno proposto questione di legittimit‡ costituzionale di numerose disposizioni della legge 27 novembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) e, tra queste, dellíart. 28.

    La Regione valdostana impugna líintero articolo, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119 della Costituzione, nonchÈ allíart. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). La Regione Emilia-Romagna indirizza le sue censure nei confronti dei commi 5 e 6 dellíart. 28, denunciandone il contrasto con il principio di leale collaborazione.

    La disposizione impugnata, dopo avere stabilito, nel comma 1, che il Ministero dellíeconomia e delle finanze, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvede allíacquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui allíart. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sullíordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevede, al comma 2, che tutte le predette amministrazioni pubbliche debbano codificare con criteri uniformi gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica ´al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dellíarticolo 104 del trattato istitutivo della Comunit‡ europea e delle norme conseguentiª. Il comma 5 attribuisce poi al Ministro dellíeconomia e delle finanze il potere di disciplinare le modalit‡ e i tempi della codificazione con propri decreti, sentita la Conferenza unificata.

    Il comma 6, infine, nel sostituire il comma 6 dellíart. 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullíordinamento degli enti locali), stabilisce che gli enti locali debbano inviare telematicamente ´il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilit‡ interno, nonchÈ i certificati del conto preventivo e consuntivoª alle sezioni enti locali della Corte dei conti e ulteriormente dispone che ´tempi, modalit‡ e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dellíinterno, di concerto con il Ministro dellíeconomia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-Citt‡ e autonomie locali e la Corte dei contiª.

    Secondo la Regione Valle díAosta la disposizione oggetto di impugnazione, dettando disposizioni di dettaglio in ambiti riferibili a materie di competenza residuale della Regione o comunque di legislazione concorrente...

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