Sentenza nº 149 da Constitutional Court (Italy), 16 Maggio 2008
Relatore | Giovanni Maria Flick |
Data di Resoluzione | 16 Maggio 2008 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 149
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente
- Giovanni Maria†††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice
- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††† "
- Ugo †††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††† "
- Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††† "
- Alfio††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††† "
- Alfonso††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††† "
- Franco††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "
- Luigi††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††† "
- Gaetano††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††† "
- Sabino††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "
- Maria Rita††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "
- Giuseppe††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††††††††††† "
- Paolo Maria††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††† "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 266, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 25 gennaio 2006 dal Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di A. G., ed altri, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dellíanno 2006.
Udito nella camera di consiglio del 16 aprile 2008 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto in fatto
Con líordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Varese ha sollevato, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 14, primo e secondo comma, e 15 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 266, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non estende la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti ´a qualsiasi ìcaptazione di immagini in luoghi di privata dimoraîª, ancorchÈ ´non configurabile in concreto come forma di intercettazione di comunicazioni tra presentiª.
Il rimettente riferisce di essere investito del processo penale nei confronti di tre persone, sottoposte a giudizio per una pluralit‡ di fatti di illecito acquisto o cessione di sostanze stupefacenti: fatti che ñ secondo líipotesi accusatoria ñ si erano svolti, in buona parte, nellíabitazione di uno degli imputati, la quale ne era stata luogo di consumazione o nella quale era avvenuto, quantomeno, il prelevamento della sostanza stupefacente o la consegna del relativo prezzo.
A sostegno dellíaccusa, il pubblico ministero aveva chiesto ed ottenuto líacquisizione dei risultati di riprese visive, effettuate tramite una videocamera collocata su un edificio adiacente la predetta abitazione e puntata sul davanzale di una finestra della medesima: luogo, questíultimo ñ osserva il rimettente ñ da ritenere certamente riconducibile alle nozioni di ´domicilioª e di ´privata dimoraª.
In sede di discussione finale, nel valutare ´a scopi decisori líutilizzabilit‡ degli attiª, era peraltro emerso che le riprese in questione erano state eseguite dalla polizia giudiziaria senza alcun provvedimento autorizzativo, nÈ del giudice per le indagini preliminari, nÈ del pubblico ministero.
CiÚ premesso in punto di fatto, il giudice a quo si dichiara consapevole della circostanza che questa Corte, con sentenza n. 135 del 2002, ha ritenuto non fondata analoga questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 266, comma 2, cod. proc. pen., volta ad ottenere ´una pronuncia additiva che allinei la disciplina processuale delle riprese visive in luoghi di privata dimora a quella delle intercettazioni di comunicazioni fra presenti nei medesimi luoghiª. Ad avviso del rimettente, nondimeno, il persistente ´vuoto normativoª in materia determinerebbe ñ anche alla luce dei pi˘ recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimit‡ ñ la lesione dei parametri costituzionali evocati, giustificando un nuovo scrutinio.
Al riguardo, il giudice a quo rileva come la Corte di cassazione abbia richiamato i dicta della citata sentenza n. 135 del 2002, ed abbia perciÚ affermato che le riprese visive...
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