Ordinanza del 10 dicembre 2007emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Fradella Rita ed altri Reati e pene - Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita - Esercizio delle attivita' individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 52/1996 senza essere iscritto nel...

IL TRIBUNALE

Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, letti gli atti del procedimento penale suindicato, pendente nei confronti di:

1) Fradella Rita nato a Palermo il 7 agosto 1968 ivi residente in corso Calatafimi n. 168 imputata per il reato previsto e punito dall'art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 153/1997 in relazione agli artt. decreto legislativo n. 374/1999 e 106 decreto legislativo n. 385/1993 per avere svolto attivita' di intermediazione finanziaria in cambi e prestazione di servizi di pagamento senza essere iscritto all'apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi.

In Palermo fino al 30 dicembre 2002.

2) Pedone Manuela nata a Palermo il 12 giugno 1976 ivi residente in via Saline n. 5.

3) Augello Antonino nato in Palermo il 15 luglio 1971 ivi residente in via Palmerino n. 3 imputati per il reato previsto e punito dall'art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 153/1997 in relazione agli articoli 3, decreto legislativo n. 374/1999 e l06, decreto legislativo n. 385/1993 per avere svolto attivita' di intermediazione finanziaria in cambi e prestazione di servizi di pagamento senza essere iscritto all'apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi.

In Palermo fino al 24 giugno 2003.

4) Micalizzi Ernesto nato a Palermo il 5 giugno 1972.

5) Rizzo Liliana nata a Palermo il 2 gennaio 1973, entrambi ivi residenti nella via Castelfucci n. 13, imputati per il reato previsto e punito dall'art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 153/1997 in relazione agli articoli 3, decreto legislativo n. 374/1999 e 106, decreto legislativo n. 385/1993 per avere svolto attivita' di intermediazione finanziaria in cambi e prestazione di servizi di pagamento senza essere iscritto all'apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi.

In Palermo fino al giugno 2003.

Viste le eccezioni di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 153/1997 in relazione all'art. 25 secondo comma Cost., nonche' in relazione agli articoli 76 e 77 Cost. ed all'art. 15, comma 1, lett. c), legge n. 52/1996, sollevate da entrambe le difese degli imputati sotto due diversi profili:

lamentata violazione del principio di legalita' di cui all'art. 25, secondo comma Cost., posto che al momento dell'emanazione della delega stessa la normativa di riferimento, d.l. n. 143/1991, non avrebbe contenuto alcuna disposizione che prevedesse quale fattispecie di reato l'attivita' consistente nell'esercizio di trasferimento di fondi (c.d. money transfer) senza previa iscrizione negli elenchi istituiti presso le autorita' di controllo, ovvero la medesima attivita', come pure i soggetti ad essa abilitati, sarebbero stati individuati nella normativa attuativi attraverso il rimando improprio a fonti normative secondarie, quali l'art. 4, lett. a), decreto ministeriale 6 luglio 1994;

lamentato eccesso di delega in relazione agli articoli 76 e 77 Cost. ed ai criteri di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), legge n. 52/1996, laddove la norma impugnata prevede l'estensione delle disposizioni di cui d.l. 3 maggio 1991, n. 143 convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, disposizioni che tuttavia prevedono esclusivamente reati di natura contravvenzionale, mentre l'art. 5, comma 3. legge cit. che si assume incostituzionale configura una fattispecie di delitto, punibile con la sanzione congiunta di reclusione e multa;

Sentito il parere del p.m. che ha concluso come da verbale,

O s s e r v a

Il procedimento e' al suo inizio e non e' stata espletata attivita' istruttoria di sorta, pertanto il giudicante, al fine di valutare la rilevanza nel caso concreto delle doglianze difensive, non potra' che limitarsi a tener conto della prospettazione accusatoria di per se stessa, in proposito osservando come la sintetica qualificazione di "abusivita" riportata in epigrafe con riferimento all'attivita' asseritamene svolta dagli imputati, pur se non esplicitamente indicato nell'imputazione, tuttavia non puo' che riferirsi al fatto che i soggetti agenti non siano iscritti, come viceversa esplicitamente previsto dall'art. 5, comma 3, nell'elenco di cui al comma 2, dello stesso art. 5. Pare indispensabile prendere le mosse, per esaminare le questioni proposte dagli imputati, da una organica esposizione della fin troppo complessa normativa di riferimento in materia, che consta di:

direttiva 10 giugno 1991 n. 91/308/CEE (successivamente abrogata dall'art. 44 della Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n. 60 del 20 ottobre 2005) che prevedeva forme di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;

legge delega 6 febbraio 1996 n. 52, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, il cui art. 15, comma 1, lett. c), disponeva di estendere, ai sensi della citata Direttiva CEE, "in tutto od in parte l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143, convertito con...

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