Sentenza nº 2 da Constitutional Court (Italy), 12 Gennaio 2012

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione12 Gennaio 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 2

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 – legge finanziaria 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-9 marzo 2011, depositato in cancelleria il 14 marzo 2011 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica del 13 dicembre 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi l’avvocato dello stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito il 4 marzo 2011, ricevuto dalla destinataria Provincia autonoma di Bolzano il 9 marzo successivo e depositato il 14 marzo 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni principali di legittimità costituzionale, oltre che di altre disposizioni della stessa legge provinciale, dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 − legge finanziaria 2011), per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione e degli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

    1.1.− I commi censurati dell’art. 1 della citata legge provinciale n. 15 del 2010 stabiliscono che: a) «A decorrere dal periodo d’imposta 2010, i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a 12.500,00 euro sono esentati dal pagamento dell’addizionale regionale IRPEF di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche» (comma 1); b) «A decorrere dal periodo d’imposta 2010, i soggetti con figli a carico aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a 25.000,00 euro sono esentati dal pagamento dell’addizionale regionale IRPEF di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche» (comma 2).

    Il ricorrente afferma anzitutto che le disposizioni censurate eccedono le competenze legislative provinciali definite dagli evocati parametri statutari e richiama, al riguardo, il comma 1-bis dell’art. 73 del d.P.R. n. 670 del 1972, secondo il quale: «Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale». Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, detta disposizione statutaria permetterebbe alle Province autonome del Trentino-Alto Adige di modificare la disciplina dei tributi erariali solo nei limiti in cui ciò è consentito dalla legislazione dello Stato concernente ciascuno specifico tributo («relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità»); interpretazione che sarebbe stata fatta propria anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 357 del 2010.

    Nel caso di specie, relativo all’addizionale regionale all’IRPEF, la legislazione statale di riferimento è costituita dall’art. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dellimposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellIrpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), secondo cui: «Laliquota di compartecipazione delladdizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,50 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dellanno precedente a quello in cui laddizionale si riferisce, può maggiorare laliquota suddetta fino all1 per cento. Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se...

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