Sentenza nº 2 da Constitutional Court (Italy), 12 Gennaio 2012
Relatore | Franco Gallo |
Data di Resoluzione | 12 Gennaio 2012 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 2
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 1, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per lanno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 legge finanziaria 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-9 marzo 2011, depositato in cancelleria il 14 marzo 2011 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2011.
Visto latto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
udito nelludienza pubblica del 13 dicembre 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi lavvocato dello stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.
Ritenuto in fatto
-
Con ricorso spedito il 4 marzo 2011, ricevuto dalla destinataria Provincia autonoma di Bolzano il 9 marzo successivo e depositato il 14 marzo 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni principali di legittimità costituzionale, oltre che di altre disposizioni della stessa legge provinciale, dellart. 1, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per lanno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 − legge finanziaria 2011), per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione e degli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
1.1.− I commi censurati dellart. 1 della citata legge provinciale n. 15 del 2010 stabiliscono che: a) «A decorrere dal periodo dimposta 2010, i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini delladdizionale regionale IRPEF non superiore a 12.500,00 euro sono esentati dal pagamento delladdizionale regionale IRPEF di cui allarticolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche» (comma 1); b) «A decorrere dal periodo dimposta 2010, i soggetti con figli a carico aventi un reddito imponibile ai fini delladdizionale regionale IRPEF non superiore a 25.000,00 euro sono esentati dal pagamento delladdizionale regionale IRPEF di cui allarticolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche» (comma 2).
Il ricorrente afferma anzitutto che le disposizioni censurate eccedono le competenze legislative provinciali definite dagli evocati parametri statutari e richiama, al riguardo, il comma 1-bis dellart. 73 del d.P.R. n. 670 del 1972, secondo il quale: «Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale». Ad avviso dellAvvocatura generale dello Stato, detta disposizione statutaria permetterebbe alle Province autonome del Trentino-Alto Adige di modificare la disciplina dei tributi erariali solo nei limiti in cui ciò è consentito dalla legislazione dello Stato concernente ciascuno specifico tributo («relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità»); interpretazione che sarebbe stata fatta propria anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 357 del 2010.
Nel caso di specie, relativo alladdizionale regionale allIRPEF, la legislazione statale di riferimento è costituita dallart. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dellimposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellIrpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), secondo cui: «Laliquota di compartecipazione delladdizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,50 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dellanno precedente a quello in cui laddizionale si riferisce, può maggiorare laliquota suddetta fino all1 per cento. Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se...
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