LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 2009, n. 15 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 9 dicembre 2010) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazione dell'art. 15 della legge provinciale 16 giugno 2006, n.

3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale n. 3 del 2006 e' inserita la seguente:

'c-bis) la conferenza dei sindaci.'.

Art. 2

Sostituzione dell'art. 16 della legge provinciale n. 3 del 2006

  1. L'art. 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 16 (L'assemblea). - 1. L'assemblea e' composta dal presidente e:

    1. per i due quinti dei componenti, da un consigliere nominato da ciascun comune del territorio;

    2. per i tre quinti, arrotondati all'unita' superiore, da componenti eletti a suffragio universale diretto e segreto contestualmente al presidente.

  2. Il presidente e i tre quinti dei componenti sono eletti a suffragio universale diretto sulla base di una o piu' liste aventi a riferimento tutto il territorio della comunita'. Le elezioni si svolgono contemporaneamente al turno elettorale generale per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali.

  3. Le liste, aventi a riferimento tutto il territorio della comunita', sono formate da un numero di candidati compreso tra il numero dei comuni del territorio e il doppio dei comuni medesimi. Al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unita' superiore. Per le candidate puo' essere indicato solo il cognome da nubile o puo' essere aggiunto o anteposto il cognome del coniuge.

  4. Le elezioni sono indette dal presidente della provincia con proprio decreto.

  5. Non e' ammessa la candidatura a componente dell'assemblea ai sensi del comma 1, lettera b), da parte dei candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale o di coloro che ricoprano gia' tali cariche in base ad elezioni effettuate fuori dal turno elettorale generale. Il componente dell'assemblea eletto ai sensi del comma 1, lettera b), successivamente nominato assessore esterno in uno dei comuni membri della comunita', decade dalla carica nell'assemblea.

  6. Per l'elezione del presidente e dei componenti si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

  7. I rappresentanti dei comuni nell'assemblea sono nominati da ciascun comune del territorio entro trenta giorni dalla data dell'ultima proclamazione a consigliere comunale nel turno elettorale generale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. La nomina del proprio rappresentante da parte di ciascun comune e' effettuata, nelle prime due votazioni, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il consiglio comunale. In terza votazione, da tenersi non prima di otto giorni dalla data della seconda votazione, e' sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

  8. I componenti eletti ai sensi del comma 7 possono essere consiglieri comunali o esterni in possesso dei requisiti di compatibilita' ed...

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