Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Acque pubbliche - Norme della Provincia di Trento - Modifiche all'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Ricorso del Governo - Sopravvenuta normativa di attuazione dello statuto della Regione autonoma Trentino-A...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 8, commi 14 e 15, 9, commi 2, 3 e 11, 10 e 15, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi antincendio, lavori pubblici e caccia), della legge della Provincia autonoma di Trento 6 dicembre 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4), e dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con due ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri e con un ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificati il 15 febbraio 2005, il 12 gennaio e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 22 febbraio 2005, il 18 gennaio e il 3 marzo 2006 ed iscritti al n. 26 del registro ricorsi 2005 ed ai nn. 1 e 40 del registro ricorsi 2006;

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Trento e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Franco Mastragostino e Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato in data 15 febbraio 2005, depositato il successivo 22 febbraio ed iscritto al numero 26 del registro ricorsi dell'anno 2005 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, commi 14 e 15, 9, commi 2, 3 e 11, 10 e 15, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi antincendio, lavori pubblici e caccia).

    Piu' specificatamente il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato: l'art. 8, commi 14 e 15, della legge provinciale n. 10 del 2004, in relazione agli artt. 8, numero 5, e 9, numero 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); e, qualora dovesse trovare applicazione l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione), in relazione all'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione; in entrambi i casi, in riferimento all'art. 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ed agli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), l'art. 9, commi 2, 3 e 11, e l'art. 10 della legge provinciale n. 10 del 2004 in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione; all'art. 8, numeri 15 e 16, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; e, qualora dovesse trovare applicazione l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione; in entrambi questi ultimi casi, in riferimento all'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), ed agli artt. 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), e successive modificazioni, l'art. 15, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2004 in relazione al principio di leale collaborazione, all'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica); in relazione agli artt. 9, numero 9, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e, qualora dovesse trovare applicazione l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in relazione all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettere a) e e), (tenuto anche conto della sentenza della Corte di giustizia delle comunita' europee 11 gennaio 2005 nel procedimento C-26/2003), e terzo comma, della Costituzione; in entrambi questi ultimi casi, in riferimento all'art. 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), e successive modificazioni, ed all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999.

  2. - L'impugnato art. 8, comma 14, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004 sostituisce l'art. 75 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), prevedendo (art. 75, comma 1) che "nei casi di particolare urgenza e necessita' di tutelare le risorse ambientali e la salute pubblica, la Giunta provinciale puo' disporre o autorizzare, anche in deroga ai piani previsti dall'art. 65, il potenziamento o l'ampliamento delle discariche esistenti per i rifiuti urbani o la realizzazione di nuovi impianti e discariche, se non sussiste altra possibilita', oppure il ricorso ad altre forme di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Per le stesse finalita' la Giunta provinciale puo' disporre o autorizzare il conferimento e l'esportazione dei rifiuti urbani e assimilabili in impianti localizzati fuori provincia, previa intesa, se occorre, con la Regione, la Provincia autonoma e le amministrazioni pubbliche interessate".

    2.1. - Il successivo comma 15 dello stesso art. 8 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004 inserisce nell'art. 77 del ricordato testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, prevedendo le misure adottabili (e le relative modalita) qualora, in sede di progettazione o esecuzione di opere pubbliche o private, sia rilevata nell'area di intervento la presenza di discariche e di stoccaggi incontrollati di rifiuti, con contaminazione o meno del sito.

    In particolare, l'inserito comma 1-ter del novellato art. 77 prevede che per le operazioni di messa in sicurezza dei siti in questione si prescinde dagli adempimenti previsti dagli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997, concernenti il catasto, i registri di carico e scarico ed il trasporto dei rifiuti.

    2.2. - Il ricorrente sostiene che il comma 14 dell'impugnato art. 8 rechi deroghe agli adempimenti inderogabilmente previsti in tema di discariche di rifiuti dall'art. 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003 (di attuazione della direttiva 99/31/CE); che il successivo comma 15 rechi deroghe agli adempimenti inderogabilmente previsti dagli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi); e che entrambe le disposizioni eccedano la competenza legislativa provinciale statutariamente attribuita ai sensi degli artt. 8, numero 5, e 9, numero 10, dello statuto speciale (che attribuiscono alla Provincia autonoma, rispettivamente, potesta' legislativa primaria in materia di urbanistica e concorrente in materia di igiene e sanita).

    A tenere conto del disposto dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, continua peraltro il ricorrente, le disposizioni in questione sarebbero nondimeno illegittime, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione) ed al contempo violando i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, di cui le richiamate norme dei decreti legislativi nn. 22 del 1997 e 36 del 2003 costituiscono attuazione.

  3. - L'impugnato art. 9 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004 reca la disciplina provinciale di "attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche".

    3.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, altresi', i commi 2 e 3 dell'art. 9, della medesima legge provinciale n. 10 del 2004, i quali dettano una disciplina difforme da quella dettata dal legislatore statale in sede di attuazione della richiamata direttiva comunitaria, avvenuta con d.P.R. n. 357 del 1997, come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, recante "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche", ed...

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