DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 2003, n. 120 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche

Coming into Force14 Giugno 2003
Enactment Date12 Marzo 2003
Published date30 Maggio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/05/30/003G0142/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.124 del 30-05-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dell'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche;

Vista la procedura di infrazione 1999/2180 che la Commissione europea ha avviato nei confronti dello Stato italiano per non corretta trasposizione nella normativa nazionale della direttiva 92/43/CEE;

Ritenuto necessario adeguare in modo puntuale la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie, tenuto conto dei rilievi e delle osservazioni contenute nella procedura d'infrazione, nonche', contestualmente, delle modificazioni apportate dalla direttiva 97/62/CE del Consiglio, del 27 ottobre 1997;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2002;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 13 gennaio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

  1. All'articolo l del decreto del Presidente della Repubblica, n. 357 del 1997 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento.».

Art 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. alla lettera c), numero 2), la parola: «ristretta» e' sostituita dalla seguente: «ridotta»;

  2. alla lettera m) dopo le parole: «un sito che» sono aggiunte le seguenti: «e' stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che»;

  3. dopo la lettera m) e' inserita la seguente: «m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;»;

  4. dopo la lettera o) sono inserite le seguenti:

o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie;

o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica;

o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate;

o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici e' indigena del territorio italiano;

o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana

;

e) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: «r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale».

Art 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

  1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1 le parole da: «con proprio procedimento» fino a: «per costituire la» sono sostituite dalle seguenti parole: «i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della»;

  2. al comma 2 dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;

  3. al comma 2 le parole da: «in attuazione del» fino a: «con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata»;

  4. al comma 3 le parole: «Il Ministro dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;

  5. al comma 3 le parole: «nell'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «, anche finalizzandole alla redazione»;

  6. al comma 4 dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «e della tutela del territorio»;

  7. al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da attuare.»;

  8. dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneita' dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un...

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