LEGGE REGIONALE 5 Giugno 2007, n. 34 - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del

13 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Modifiche all'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

  1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 28/2005 e' inserita la seguente: "a-bis) la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti l'esercizio delle attivita' commerciali; ".

    Art. 2.

    Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 28/2005

  2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono finalizzate: a) all'individuazione delle aree da ritenersi sature rispetto alla possibilita' di localizzarvi nuovi insediamenti. Tali aree sono definite in particolare in relazione alle condizioni di sostenibilita' infrastrutturale, logistica e di mobilita' relative a specifici ambiti territoriali; b) all'individuazione delle aree di localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, tenendo anche conto degli effetti d'ambito sovracomunale e di fenomeni di addensamento di esercizi che producano impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di vendita.".

    Art. 3.

    Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 28/2005

  3. La lettera a) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituita dalla seguente: "a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento nei modi di legge, anche se intervenuta prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5 della legge 14 maggio 2005, n. 80)".

    Art. 4.

    Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 28/2005

  4. L'art. 14 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Requisiti professionali). - 1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' commerciale relativa al settore merceologico alimentare ovvero alla somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) relativamente all'esercizio dell'attivita' di vendita nel settore alimentare: 1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; 2) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea aventi un indirizzo attinente alle materia dell'alimentazione o della somministrazione; 3) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare, in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all'amministrazione o in qualita' di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS); 4) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 375/1988, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti; b) relativamente all'esercizio dell'attivita' di somministrazione: 1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo alla somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; 2) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea aventi un indirizzo attinente alle materia dell'alimentazione o della somministrazione; 3) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla preparazione o all'amministrazione o in qualita' di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS; 4) essere stato iscritto al REC di cui alla legge n. 426/1971, per attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti. 2. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) numero 1), e lettera b) numero 1) e' riconosciuto anche a chi abbia superato l'esame di idoneita' o frequentato con esito positivo il corso per l'iscrizione al REC di cui alla legge n. 426/1971, anche se non seguito dall'iscrizione al registro. 3. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) numero 3) e lettera b) numero 3) e' riconosciuto anche al cittadino italiano che abbia svolto all'estero, rispettivamente, l'attivita' commerciale o l'attivita' di somministrazione, purche' adeguatamente comprovata. 4. Ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea ed alle societa' costituite in conformita' alla legislazione di uno stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno dell'Unione europea si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche). 5. Ai cittadini ed alle societa' di stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le normative nazionali e internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio. 6. Ove l'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare ovvero della somministrazione di alimenti e bevande sia svolta da societa', associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attivita' commerciale. 7. I requisiti professionali di cui al presente articolo sono riconosciuti ai soggetti residenti in altre regioni italiane o nelle province autonome di Trento e Bolzano, purche' in possesso dei requisiti richiesti dalla Regione o provincia autonoma di residenza. 8. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) non si applicano ai circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati), salvo il caso in cui l'attivita' di somministrazione sia affidata in gestione a terzi. 9. Con il regolamento di cui all'art. 3, la Regione definisce: a) le modalita' di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine, sono considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio piu' rappresentative e gli enti da queste costituiti; b) le modalita' di organizzazione, la durata e le materie, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita', prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale; c) i titoli di studio di cui al comma 1, lettera a), numero 2) e comma 1, lettera b), numero 2".

    Art. 5.

    Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 28/2005

  5. L'art. 16 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 16 (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). - 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d) e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa dichiarazione di inizio di attivita', ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della dichiarazione. 2. L'attivita' di vendita e' esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali. 3. L'attivita' di vendita di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato e' soggetta al rispetto delle disposizione previste dal decreto del Presidente della giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in...

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