IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, Legge Comunitaria 2001, ed in particolare l'allegato B, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Vista la direttiva 1999/42 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle attivita' produttive e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione
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Il presente decreto legislativo detta disposizioni per assicurare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi nei settori di attivita' di cui all'allegato A, ai seguenti soggetti di seguito denominati beneficiari:
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
societa' costituite in conformita' con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno dell'Unione europea, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'Unione europea, la loro attivita', presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'Unione europea.
Alle condizioni stabilite dal presente decreto le conoscenze e competenze attestate da diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute in Italia per l'accesso o l'esercizio a titolo autonomo o subordinato, di attivita' di cui all'allegato A.
Le norme contenute nel presente decreto non possono essere invocate in alcun modo per finalita' diverse da quelle relative all'ambito di applicazione di cui ai commi l e 2. Esse non possono essere invocate per la definizione degli aspetti, anche contrattuali, relativi alla costituzione e qualificazione del rapporto di lavoro.