DECRETO LEGISLATIVO 20 settembre 2002, n. 229 - Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche

Coming into Force06 Novembre 2002
End of Effective Date23 Novembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/10/22/002G0259/CONSOLIDATED/20071109
Enactment Date20 Settembre 2002
Published date22 Ottobre 2002
Official Gazette PublicationGU n.248 del 22-10-2002
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, Legge Comunitaria 2001, ed in particolare l'allegato B, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;

Vista la direttiva 1999/42 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2002;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle attivita' produttive e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto legislativo detta disposizioni per assicurare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi nei settori di attivita' di cui all'allegato A, ai seguenti soggetti di seguito denominati beneficiari:

    1. cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;

    2. societa' costituite in conformita' con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno dell'Unione europea, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'Unione europea, la loro attivita', presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'Unione europea.

  2. Alle condizioni stabilite dal presente decreto le conoscenze e competenze attestate da diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute in Italia per l'accesso o l'esercizio a titolo autonomo o subordinato, di attivita' di cui all'allegato A.

  3. Le norme contenute nel presente decreto non possono essere invocate in alcun modo per finalita' diverse da quelle relative all'ambito di applicazione di cui ai commi l e 2. Esse non possono essere invocate per la definizione degli aspetti, anche contrattuali, relativi alla costituzione e qualificazione del rapporto di lavoro.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206

Art 2.

Riconoscimento

  1. Per le attivita' elencate nell'allegato A, il cui accesso o esercizio e' subordinato dalla normativa vigente al possesso di conoscenze e capacita' generali o professionali, il riconoscimento e' subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attivita' in un altro Stato dell'Unione europea.

  2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, per le attivita' elencate nell'allegato A, prima parte, se le conoscenze e competenze richieste dalle norme nazionali dello Stato d'origine o di provenienza attestate da diploma, certificato o altri titoli, in possesso del richiedente, vertono su argomenti sostanzialmente diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione vigente nello Stato italiano, tenuto conto anche, ove disponibili, dei dispositivi e degli indicatori di trasparenza di cui alla risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, il riconoscimento e' subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, a scelta del richiedente.

  3. In deroga al comma 2, per le attivita' elencate nell'allegato A, prima parte, esercitate a titolo autonomo o con mansioni direttive, per le quali la normativa vigente richiede la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali, il riconoscimento e' subordinato al superamento della prova attitudinale.

  4. Gli oneri conseguenti all'attuazione dei commi 2 e 3 sono a carico dei soggetti interessati.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206

Art 3.

Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale

  1. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista I, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato alternativamente per un periodo pari a:

    1. sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda;

    2. tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

    3. tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attivita' in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;

    4. cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilita' di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

  2. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista II, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita', di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

    1. sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda;

    2. tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

    3. tre anni consecutivi come lavoratore autonomo in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attivita' in questione...

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