Ordinanza emessa il 15 febbraio 2007 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania sul ricorso proposto da comune di Taormina contro A.T.O. 3 - Provincia Regionale di Messina ed altri Giustizia amministrativa - Tribunali amministrativi regionali - Controversie relative alla legittimita' delle ordinanze e dei ...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge n. 87/1953, sul ricorso n. 2630/06 R.G., proposto dal comune di Taormina, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Intilisano, domiciliato presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale;

Contro l'Ambito territoriale ottimale, denominato "A.T.O. 3 - Provincia regionale di Messina", con sede in Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore; il commissario delegato per l' emergenza idrica pro tempore Presidente della Regione Siciliana pro tempore; il commissario ad acta presso l'Autorita' d'ambito dell'Ambito territoriale ottimale, denominato "A.T.O. 3 - Provincia regionale di Messina"; la Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore; tutti rappresentati e difesi dall' Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Catania, via Vecchia Ognina, 149, presso la sua sede; e nei confronti della Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

Per l'annullamento previa sospensione:

della deliberazione del commissario ad acta presso l'Autorita' d'ambito dell'ATO n. 3 di Messina (nominato con decreto del commissario delegato per l'emergenza idrica n. 596 del 4 aprile 2006) n. 1 del 23 maggio 2006 con la quale:

  1. si revocavano le precedenti deliberazioni della Conferenza d'Ambito dell'A.T.O. 3 n. 1 del 9 giugno 2005, nn. 2 e 3 del 24 giugno 2005 e n. 4 del 27 settembre 2005;

  2. si stabiliva di affidare il servizio idrico a societa' di capitali privata da individuarsi a seguito di gara europea, secondo le modalita' prescritte con il disciplinare di gara, lo schema di convenzione di gestione e lo schema di disciplinare tecnico;

  3. si approvava il disciplinare di gara presisposto dal responsabile della segreteria tecnica operativa, lo schema di convenzione di gestione, lo schema di disciplinare tecnico e costituenti parte integrante di tale deliberazione; si dava mandato alla segreteria tecnica operativa di porre in essere tutti i provvedimenti conseguenziali connessi alla attuazione di tale deliberazione ed, in particolare, di attivare le procedure per la pubblicazione del disciplinare di gara e dei relativi allegati nel rispetto dei termini prescritti dalla vigente normativa e, comunque, entro il 31 maggio 2006;

  4. si dava, inoltre, mandato alla segreteria tecnica operativa di adottare ogni altro provvedimento connesso alla attuazione di tale deliberazione;

del bando di gara e disciplinare di gara del 24 maggio 2006 (pubblicato per estratto nella GURS 1° giugno 2006 n. 22 Parte lI), con i quali si indiceva una procedura concorsuale avente ad oggetto la scelta di un soggetto qualificato per il successivo affidamento in concessione (in conformita' ai principi generali dell'art. 20 della legge n. 36/1994 e successivo decreto legislativo n. 152/2006, del d.m. 22 novembre 2001 e successivo d.m. 2 maggio 2006, e a norma del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158 e dell'art. 113 comma 5-ter, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni) della gestione del servizio idrico integrato (denominato anche SII) nell'ATO n. 3 Messina, comprendente i comuni specificati nella convenzione di gestione che regola i rapporti tra l'Autorita' d'ambito ed il gestore allegata a tale disciplinare, nonche' dell'esecuzione diretta dei lavori e servizi connessi per lo stesso ATO n. 3 Messina;

dell'esecuzione diretta dei lavori e servizi connessi per lo stesso ATO n. 3 Messina;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione nel giudizio Commissario delegato emergenza idrica - Presidenza Regione Siciliana e Regione Siciliana;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la camera di consiglio del 12 ottobre 2006 il referendario dott. Salvatore Gatto Costantino;

Uditi altresi' gli avvocati delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

In fatto

Espone il comune di Taormina che, unitamente ai comuni di Letojanni, Castelmola e Giardini Naxos, promuoveva negli anni '70 la costituzione di un consorzio per la distribuzione della rete fognante e per la realizzazione degli impianti di depurazione e manutenzione a servizio dei predetti comuni. Con decreto dell'assessore degli enti locali della Regione Siciliana n. 385 del 30 marzo 1977 veniva quindi costituito tra i comuni di Taormina, Castelmola, Giardini e Letojanni il consorzio per la distribuzione della rete fognante, per la realizzazione degli impianti di depurazione e manutenzione con sede a Taormina. Attraverso contributi statali e regionali concessi negli anni il consorzio predetto realizzava due notevoli impianti di depurazione per lo smaltimento dei reflui fognari dei predetti quattro comuni, localizzati uno a Nord nel territorio di fognari dei predetti quattro comuni veniva raggiunto a decorrere dall'anno 1995, con costi che erano posti, per statuto, a carico dei quattro predetti comuni consorziati in ragione della popolazione residente.

In seguito al compimento di un procedimento di promozione privata di concessione di opera pubblica previsto dall'art. 42-ter della legge Reg. Sic. 29 aprile 1985 n. 21 (cosi' come formulato dall'art. 21 della legge Reg. Sic. n. 4/1996 e successive modifiche ed integrazioni) instaurato dalla Societa' SIBA S.p.a. veniva stipulato tra tale Societa' e il Consorzio predetto contratto rep. n. 69 del 20 dicembre 2001, registrato a Taormina al n. 411 in data 20 dicembre 2001, con il quale tale Consorzio demandava ed accollava alla Societa' SIBA S.p.a. l'esecuzione del progetto - offerta dalla stessa presentato n. 1662/2000 - rev. 2 del 16 ottobre 2001 relativo alla costruzione delle opere e la gestione per la durata di nove anni dell'impianto di depurazione Nord compresi collettori e centraline per l'importo annuo di L. 1.336.500.000 (Euro 690.244,65) compresa IVA al 10%, di cui L. 944.900.000 (Euro 488.000,13) per canone annuo gestione impianti salvo adeguamento e L. 391.600.000 (Euro 202.244,52) per canone annuo rimborso investimenti fissando la durata, previo verbale di consegna redatto in contraddittorio, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2010.

Poiche' l'art. 5 di tale contratto prevede che la concessione predetta e' stata affidata ed accettata sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalita' dedotti e risultanti dal progetto del 16 ottobre 2001 e negli atti tecnici e corredo dello stesso, nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 49 del 21 dicembre 2000 e n. 53 del 18 ottobre 2001 nonche' alle condizioni, patti e modalita' previsti nella vigente legislazione in materia di lavori pubblici nella Regione Siciliana, i comuni di Taormina, Giardini Naxos, Letojanni e Castelmola con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, stabilivano il trasferimento della gestione del servizio idrico al consorzio predetto, autorizzando nel contempo il Consorzio stesso ad attivare il procedimento amministrativo per la sua trasformazione in S.p.a. a totale capitale pubblico nonche' a redigere ed approvare il conseguente statuto e relativi atti.

Tali adempimenti venivano eseguiti con deliberazione dell'assemblea del consorzio predetto n. 4 del 30 agosto 2004, che decideva la approvazione della trasformazione in S.p.a. del consorzio stesso autorizzando il presidente di quest'ultimo a porre in essere i conseguenti atti per il completo perfezionamento di quanto deliberato; inoltre, l'assemblea del consorzio predetto con deliberazione n. 3 dell'11 maggio 2005 approvava lo schema di statuto della societa' per azioni (con denominazione di "Acque Pubbliche Multiservizi S.p.a." ) a totale capitale pubblico incedibile a soggetti privati composto da n. 33 articoli.

Espone quindi il comune ricorrente che in atto e' in corso da parte dei consigli comunali dei suddetti quattro comuni consorziati l'esame del predetto schema di statuto della menzionata societa' per azioni.

Sennonche', a mente della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (cosiddetta "Legge Galli") recepita dalla legge Reg. Sic. n. 10/1999 con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 114 del 16 maggio 2000 venivano determinati gli ambiti territoriali ottimali; e i predetti quattro comuni facenti parte del consorzio predetto sono stati inseriti nell'ATO n. 3 - Provincia regionale di Messina.

Fissate, con successivo decreto del Presidente della Regione Siciliana del 7 agosto 2001 le modalita' di costituzione degli ATO per il governo e l'uso delle...

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