LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2007, n.7 - Norme per l''accoglienza e l''integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.

Capo I Principi e finalita'
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria parte prima del 28 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalita'

  1. La Regione Liguria, in armonia con il proprio Statuto ed in conformita' ai principi stabiliti dall'Art. 117 della Costituzione e dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni, persegue la finalita' di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini non comunitari, operando per l'affermazione e la difesa dei diritti fondamentali della persona umana.

  2. Con la presente legge la Regione concorre in particolare all'attuazione dei principi espressi dalla Costituzione e:

    1. dalla dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948;

    2. dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722 (ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951);

    3. dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata con risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990;

    4. dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 176 (ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);

    5. dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994 n. 203 (ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);

    6. dalla dichiarazione e dal programma d'azione adottati a Pechino dalla IV Conferenza mondiale sulle donne, recepiti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 (azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilita' alle donne, a riconoscere e garantire liberta' di scelte e qualita' sociale a donne e uomini);

    7. dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000;

    8. dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);

    9. dalla risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione del 15 gennaio 2004;

    10. dalla Direttiva 93/1996/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

  3. La presente legge garantisce le pari opportunita' di accesso ai servizi, nonche' il riconoscimento e valorizzazione della parita' di genere, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti.

  4. La Regione interviene in particolare per la realizzazione dei seguenti obiettivi nei confronti dei cittadini stranieri immigrati:

    1. eliminare ogni forma di razzismo o di discriminazione;

    2. valorizzare la consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano;

    3. garantire l'accoglienza e l'effettiva integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale e alle forme di tutela rivolti a donne e minori;

    4. garantire pari opportunita' di accesso ai servizi, in particolare alle prestazioni sanitarie ed assistenziali, all'istruzione ed alla formazione professionale, al lavoro e all'abitazione;

    5. favorire la formazione e la riqualificazione professionale e promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze, dei saperi e delle esperienze formative acquisite nei Paesi di provenienza o comunque all'estero;

    6. garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilita' socio economica;

    7. assicurare pari valore e pari condizioni al genere femminile;

    8. garantire la tutela dei minori stranieri, con particolare attenzione per quelli non accompagnati;

    9. favorire la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli od associati, e il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identita' culturali, religiose e linguistiche;

    10. promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale, con particolare attenzione all'equilibrio di genere ed alle aree di provenienza;

    11. acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio proveniente da Stati non appartenenti all'Unione europea, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;

    12. contrastare i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri immigrati situazioni di violenza o di grave sfruttamento;

    13. favorire l'associazionismo diffuso tra le comunita' migranti.

    Art. 2.

    D e s t i n a t a r i

  5. Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale, di seguito indicati come cittadini stranieri immigrati.

  6. Fra i destinatari della presente legge sono compresi anche le figlie e i figli nati in Italia dei soggetti di cui al comma 1.

  7. In conformita' all'Art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi, fatte salve le norme comunitarie e statali, ai cittadini dell'Unione europea presenti sul territorio regionale, laddove non siano gia' destinatari di benefici piu' favorevoli sulla base della vigente normativa statale e regionale.

    Capo II Assetto istituzionale e programmazione regionale

    Art. 3.

    Funzioni della Regione

  8. La Regione Liguria persegue la finalita' di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati attraverso il monitoraggio del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze attribuite alle province e ai comuni ai sensi dell'Art. 4.

  9. Per la finalita' di cui al comma 1, la Regione Liguria promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale, favorendo la creazione di organismi consultivi e l'estensione del diritto di voto a quelli regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio regionale.

    Art. 4.

    Funzioni delle province e dei comuni

  10. Le province e i comuni promuovono ed attuano, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformita' al principio di sussidiarieta' di cui all'Art. 118, comma 1, della Costituzione, interventi diretti a rimuovere, gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti dei cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela dell'identita' culturale, all'integrazione sociale e culturale, alle pari opportunita' di genere e alla partecipazione alla vita pubblica locale.

  11. Le province e i comuni favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale dei cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti e residenti in Liguria.

  12. I comuni svolgono in particolare, attraverso gli ambiti sociali e i distretti socio-sanitari, le seguenti funzioni:

    1. predispongono ed attuano piani di ambito sociale;

    2. programmano e realizzano progetti di integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri immigrati, volti anche a favorire la ricerca di una soluzione abitativa per quelli regolarmente residenti in Liguria.

    Art. 5. Piano regionale triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati

  13. Il Piano regionale triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato Piano regionale, definisce gli indirizzi relativi agli interventi idonei a perseguire l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e il loro volontario rientro nei rispettivi Paesi di origine. Esso orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli Enti locali. Il Piano regionale tiene conto delle indicazioni del Piano Sociale Integrato regionale di cui all'Art. 25 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).

  14. Il Piano regionale ha validita' triennale e conserva, comunque efficacia anche dopo la sua scadenza, fino all'approvazione del successivo Piano.

  15. Il progetto di Piano regionale e' predisposto sulla base della proposta formulata dalla Consulta di cui all'Art. 7 e dei risultati forniti dalla Sezione dell'Osservatorio cui all'Art. 6. Su di esso viene acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell'Art. 5 della legge regionale 26 maggio 2006 n. 13 (disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali).

  16. All'attuazione del Piano regionale partecipano gli Enti locali, il sistema regionale di istruzione e formazione, gli enti del servizio sanitario regionale, la rete regionale delle strutture socio-assistenziali e dei servizi alla persona, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, le organizzazioni del Terzo Settore presenti sul territorio regionale e regolarmente iscritte nei Registri nazionali o regionali di riferimento, i soggetti privati che svolgono attivita' nel settore sociale iscritti nel Registro regionale di cui all'Art. 52 della legge regionale n. 12/2006 e gli organismi iscritti nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati di cui all'Art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998.

  17. Sono individuati quali soggetti del Terzo Settore per le finalita' di cui alla presente...

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