LEGGE 8 marzo 1994, n. 203 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B

Coming into Force27 Marzo 1994
Published date26 Marzo 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/03/26/094G0209/ORIGINAL
Enactment Date08 Marzo 1994
Official Gazette PublicationGU n.71 del 26-03-1994 - Suppl. Ordinario n. 52
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 della convenzione stessa.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 marzo 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: CONSO

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TESTO DELLA CONVENZIONE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI

ALLA VITA PUBBLICA A LIVELLO LOCALE

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che il fine del Consiglio d'Europa e' di realizzare una unione piu' stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che sono loro patrimonio comune e di favorire il progresso economico e sociale nel rispetto dei diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali;

Riaffermando il loro attaccamento al carattere universale ed indivisibile dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali fondati sulla dignita' di tutti gli esser umani;

Visti gli articoli 10,11,16 e 60 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali;

Considerando che gli stranieri che risiedono nel territorio nazionale rappresentano ormai una caratteristica permanente delle societa' europee;

Considerando che i residenti stranieri sono a livello locale generalmente sottoposti agli stessi doveri dei cittadini;

Consapevoli della partecipazione attiva dei residenti stranieri alla vita ed allo sviluppo della prosperita' della collettivita' lo- cale, e convinti della necessita' di migliorare la loro integrazione nella comunita' locale, in particolare potenziando le possibilita' di partecipazione agli affari pubblici locali,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

  1. Ciascuna Parte applica le disposizioni dei capitoli A, B e C.

    Tuttavia ogni Stato contraente puo' dichiarare nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, che si riserva di non applicare le disposizioni del

    capitolo B o del capitolo C o di entrambi i capitoli.

  2. Ciascuna Parte che ha dichiarato che applichera' uno o due capitoli solamente puo' in ogni altro successivo momento, notificare al Segretario Generale che accetta di applicare le disposizioni del capitolo o dei capitoli che non aveva accettato all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

    Articolo 2

    Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residenti stranieri" indica le persone che non sono cittadine dello Stato in questione e che risiedono legalmente nel suo territorio.

    Articolo 3

    Ciascuna Parte si impegna, con riserva delle disposizioni dell'articolo 9, a garantire ai residenti stranieri alle stesse condizioni che ai suoi cittadini:

    a. il diritto alla liberta' di espressione; tale diritto comprende la liberta' di opinione e la liberta' di ricevere o di...

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