Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B.
LEGGE 8 marzo 1994, n. 203 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B
Coming into Force | 27 Marzo 1994 |
Published date | 26 Marzo 1994 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1994/03/26/094G0209/ORIGINAL |
Enactment Date | 08 Marzo 1994 |
Official Gazette Publication | GU n.71 del 26-03-1994 - Suppl. Ordinario n. 52 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 della convenzione stessa.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: CONSO
Parte di provvedimento in formato grafico
TESTO DELLA CONVENZIONE
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI
ALLA VITA PUBBLICA A LIVELLO LOCALE
PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che il fine del Consiglio d'Europa e' di realizzare una unione piu' stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che sono loro patrimonio comune e di favorire il progresso economico e sociale nel rispetto dei diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali;
Riaffermando il loro attaccamento al carattere universale ed indivisibile dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali fondati sulla dignita' di tutti gli esser umani;
Visti gli articoli 10,11,16 e 60 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali;
Considerando che gli stranieri che risiedono nel territorio nazionale rappresentano ormai una caratteristica permanente delle societa' europee;
Considerando che i residenti stranieri sono a livello locale generalmente sottoposti agli stessi doveri dei cittadini;
Consapevoli della partecipazione attiva dei residenti stranieri alla vita ed allo sviluppo della prosperita' della collettivita' lo- cale, e convinti della necessita' di migliorare la loro integrazione nella comunita' locale, in particolare potenziando le possibilita' di partecipazione agli affari pubblici locali,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
-
Ciascuna Parte applica le disposizioni dei capitoli A, B e C.
Tuttavia ogni Stato contraente puo' dichiarare nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, che si riserva di non applicare le disposizioni del
capitolo B o del capitolo C o di entrambi i capitoli.
-
Ciascuna Parte che ha dichiarato che applichera' uno o due capitoli solamente puo' in ogni altro successivo momento, notificare al Segretario Generale che accetta di applicare le disposizioni del capitolo o dei capitoli che non aveva accettato all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Articolo 2
Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residenti stranieri" indica le persone che non sono cittadine dello Stato in questione e che risiedono legalmente nel suo territorio.
Articolo 3
Ciascuna Parte si impegna, con riserva delle disposizioni dell'articolo 9, a garantire ai residenti stranieri alle stesse condizioni che ai suoi cittadini:
a. il diritto alla liberta' di espressione; tale diritto comprende la liberta' di opinione e la liberta' di ricevere o di...
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