Sentenza nº 58 da Constitutional Court (Italy), 02 Marzo 2007

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione02 Marzo 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 58

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco †††††††††††††††††† BILE ††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††† FLICK††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco ††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††† "

- Romano††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††† "

- Luigi ††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††† "

- Maria Rita†††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe†††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††† "

- Paolo Maria†††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri ñ Ufficio nazionale per il servizio civile del 2 febbraio 2006 (Norme sullíaccreditamento degli enti di servizio civile nazionale), promosso con ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta/VallÈe d'Aoste notificato il 31 marzo 2006, depositato in cancelleria il 12 aprile 2006 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti 2006.

Visto líatto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 23 gennaio 2007 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi líavvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Regione autonoma Valle d'Aosta e líavvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ritenuto in fatto

  1. ñ La Regione Valle d'Aosta/VallÈe d'Aoste, con ricorso notificato il 31 marzo 2006 e depositato il successivo 12 aprile, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri ñ Ufficio nazionale per il servizio civile del 2 febbraio 2006 (Norme sullíaccreditamento degli enti di servizio civile nazionale), per líaccertamento della non spettanza allo Stato del potere di escludere la possibilit‡ per le Regioni di essere accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato ed essere iscritte agli albi regionali e provinciali o allíalbo nazionale degli enti di servizio civile, e per il conseguente annullamento del terzo punto del paragrafo 2 della circolare, per violazione degli artt. 2, 3, 5, 52, 97, 114, 116, 117 e 118 della Costituzione, nonchÈ degli artt. 2, 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle díAosta), con riferimento agli artt. 2, 5 e 6 del decreto legislativo del 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dellíart. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), e agli artt. 1 e 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale).

    1.1. ñ La ricorrente premette che, con la legge n. 64 del 2001, Ë stato istituito il servizio civile nazionale ´al fine di consentire di concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della patria, con mezzi ed attivit‡ non militariª e che líart. 2 della suddetta legge ha conferito al Governo delega per líemanazione di uno o pi˘ decreti legislativi aventi ad oggetto ´líindividuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile, la definizione delle modalit‡ di accesso a detto servizio, la durata del servizio stesso ñ in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego ñ e i correlati trattamenti giuridici ed economici, nel rispetto dei principi di cui allíart. 1 e secondo i criteri guida di cui al comma 3 del medesimo art. 2ª.

    Nellíesercizio della delega, il Governo ha emanato il d.lgs. n. 77 del 2002 con il quale, da un lato, ha attribuito allíUfficio nazionale per il servizio civile líorganizzazione, líattuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale e, dallíaltro, ha demandato alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano ´líattuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenzeª. Inoltre, líart. 5 dello stesso decreto legislativo ha istituito, presso líufficio nazionale per il servizio civile, líalbo nazionale degli enti di servizio civile, cui possono iscriversi enti e organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dallíart. 3 della legge n. 64 del 2001. Eí stata prevista anche líistituzione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli albi regionali e provinciali, cui possono iscriversi gli enti e le organizzazioni che svolgono attivit‡ esclusivamente in ambito regionale o provinciale e che siano in possesso degli stessi requisiti previsti dallíart. 3 della legge di delegazione.

    La Regione aggiunge che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, del 26 gennaio 2006, Ë stata sancita líintesa sul protocollo relativo alle modalit‡ di attuazione del citato d.lgs. n. 77 del 2002. Nella premessa, costituente parte integrante dellíintesa, si Ë testualmente specificato che ´le Regioni, nellíodierna seduta di questa conferenza, hanno espresso il loro avviso favorevole al conseguimento dellíintesa, con la richiesta di stralciare il seguente comma dellíarticolo 5 del protocollo: ìI soggetti coinvolti nellíattuazione del SNC (Ufficio, Regioni, Province autonome) non potendo rivestire contemporaneamente il ruolo di controllori e controllati, non potranno gestire progetti di SNCî, richiesta che Ë stata accolta dal Governoª.

    Dopo che era stata raggiunta la citata intesa, Ë stata emanata la circolare 2 febbraio 2006 dellíUfficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale, secondo la Regione, si Ë illegittimamente disposto, al terzo punto del paragrafo 2, che ´non possono essere accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato e iscritte agli albi regionali e provinciali o allíalbo nazionale, le stesse Regioni o Province Autonome. Possono essere iscritte allíalbo nazionale le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome al solo fine di presentare progetti di servizio civile nazionale nelle materie, negli ambiti e nei servizi di loro competenza, ai sensi degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nei quali, nel restante territorio nazionale, le correlative funzioni sono svolte dalle amministrazioni dello Statoª.

    ...

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