Ordinanze Ordinaria nº 368 da C.G.A.R. Sicilia, 15 Marzo 2006

Data di Resoluzione15 Marzo 2006
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

sul ricorso in appello n. 235/2006, proposto dal

COMUNE DI PALERMO,

in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Lauria, con domicilio eletto presso gli uffici della Avvocatura comunale, in Palermo, piazza Marina n. 39;

c o n t r o

la MAGGIOLI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Paolo Poggi, Salvatore Raimondi e Giovanni Immordino, con domicilio eletto in Palermo, presso lo studio di quest'ultimo in Palermo via Libertà n. 171;

e nei confronti di

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore e SINDACO DI PALERMO, nella qualità di Commissario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, giusta ordinanza n. 3255/2002 rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;

- POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Lubrano e Gaetano Granozzi, con domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Bono, Direzione affari legali di Palermo di Poste italiane s.p.a., sita in Palermo, via Epicarmo n. 3;

per la riforma

della ordinanza cautelare n. 263, in data 1 marzo 2006, del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, III;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Maggioli s.p.a., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Sindaco di Palermo nella qualità di Commissario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Poste italiane s.p.a.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; uditi, alla camera di consiglio del 15 marzo 2006, l'avv. C. Lauria per il Comune di Palermo, l'avv. S. Raimondi per la Maggioli s.p.a., l'avv. dello Stato Pignatone per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Sindaco del Comune di Palermo n.q., nonchè l'avv. F. Lubrano per la Poste Italiane s.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, richiamando l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225:

    - con decreto in data 18 ottobre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2002) dichiarava fino al 31 dicembre 2003 (termine successivamente prorogato più volte), lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella città di Palermo nel settore del traffico e della mobilità;

    - con ordinanza n. 3255, in data 29 novembre 2002 (in Gazzetta ufficiale 9 dicembre 2002, n. 288), poi modificata con ordinanza n. 3342, in data 5 marzo 2004 (in Gazzetta ufficiale n. 63 del 16 marzo 2004; cfr. art. 3) nominava il Sindaco di Palermo quale Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza.

  2. In tale veste il Sindaco di Palermo adottava l'ordinanza n. 07/CT in data 22 novembre 2005, con la quale dava mandato al Comandante del Corpo di Polizia municipale di sottoscrivere con le Poste italiane s.p.a., prescelta senza ricorso a procedure di evidenza pubblica, un accordo avente ad oggetto il "S.I.N. Servizio integrato di notifica" delle contravvenzioni al Codice della strada e degli atti amministrativi, con impegno di spesa complessiva presunta di euro 16.240.000, sino al 31 dicembre 2007.

    Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Palermo, rubricato al nr. 234/06, notificato al Comune di Palermo in data 26 gennaio 2006 e depositato in data 2 febbraio 2006, la Maggioli s.p.a. impugnava l'ordinanza n. 07/CT, del 22 novembre 2005 e gli atti comunque collegati.

    La società, dopo avere illustrato il suo interesse ad agire quale impresa operante nel settore, deduceva:

    1) violazione del principio comunitario e interno della concorrenza in relazione ai canoni di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della P.A.; violazione dell'art. 7 del d. lgs. n. 157/1995; violazione dell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000; violazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 358/1992 e successive modificazioni; violazione dell'art. 41 Costituzione; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi di imparzialità e par condicio, disparità di trattamento e difetto dei presupposti; violazione dei principi di buon andamento, di legalità e di imparzialità della azione amministrativa ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, nonchè del principio di trasparenza dell'azione stessa; irragionevolezza e illogicità manifesta; eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e incoerenza; violazione dell'art. 32 e dell'art. 34, comma 1, della legge regionale siciliana 2 agosto 2002, n. 7;

    2) violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 358/1992; eccesso di potere; sviamento; violazione dei principi di buon andamento, di legalità e imparzialità della azione amministrativa ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, nonchè del principio di trasparenza dell'azione stessa; violazione dell'art. 24, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

    3) eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, per difetto dei presupposti e per sviamento; eccesso di potere sotto il profilo della illogicità e irrazionalità manifesta; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti; illogicità e incoerenza; violazione dei principi di buon andamento, di legalità e di imparzialità della azione amministrativa e della par condicio; disparità di trattamento

    La ricorrente chiedeva altresì, oltre al risarcimento del danno, la sospensione cautelare dell'atto impugnato.

    Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo, che eccepiva tra l'altro l'incompetenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Palermo, e la conseguente improcedibilità del ricorso, in relazione alla competenza funzionale demandata al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, dai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'art. 3 del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245 introdotti in sede di conversione con legge 27 gennaio 2006, n. 21.

    La difesa della società ricorrente a sua volta eccepiva l'incostituzionalità delle disposizioni in parola.

    Si costituivano anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Sindaco di Palermo in qualità di Commissario delegato e la Poste Italiane s.p.a..

    Il TAR, con ordinanza n. 263, in data 1 marzo 2006, riteneva di essere competente a pronunciarsi sulla domanda cautelare, in quanto il relativo ricorso era stato notificato e quindi proposto (il 26 gennaio 2006) prima della entrata in vigore (il 29 gennaio 2006) delle disposizioni sopra citate, ancorchè depositato in data successiva (il 2 febbraio 2006).

    Accoglieva quindi la domanda di sospensione della esecuzione degli atti impugnati, ritenendo il ricorso assistito da rilevanti elementi di fondatezza e la misura cautelare giustificata da ragioni di estrema gravità e urgenza.

  3. L'ordinanza cautelare è stata appellata dal Comune di Palermo, il quale ha chiesto che:

    - con richiamo ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'art. 3 del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245 introdotti in sede di conversione con legge 27 gennaio 2006, n. 21 e in riforma dell'ordinanza cautelare appellata, sia ritenuta e dichiarata la incompetenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Palermo, e per l'effetto sia dichiarato improcedibile il ricorso ivi proposto, essendo per legge competente in materia, in via esclusiva, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma;

    - sia riformata, in ogni caso, l'ordinanza impugnata in quanto difettano, nella specie, i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare.

    Si sono costituiti in giudizio:

    - la Maggioli s.p.a., che ha chiesto la conferma della ordinanza appellata, se del caso ritenendo e dichiarando non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245 introdotti in sede di conversione con legge 27 gennaio 2006, n. 21, in relazione agli articoli 3, 24, 25 e 125 della Costituzione, nonchè per violazione dell'art. 23, primo comma, dello Statuto speciale della Regione siciliana, nella parte in cui prevedono la competenza in primo grado del TAR Lazio sui ricorsi giurisdizionali proposti avverso le ordinanze e i provvedimenti adottati nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art., comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

    - la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Sindaco di Palermo, nella qualità di Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, giusta ordinanza n. 3255/2002 che hanno svolto tesi adesive a quelle del Comune di Palermo, chiedendo, con l'accoglimento dell'appello, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la declaratoria di inammissibilità della originaria istanza...

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