Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Norme della Regione Lazio - Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di diritto pubblico non trasformati in fondazioni - Disposizioni che prevedono la incompatibilita' dell'incarico di direttore scientifico con l'incaric...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 7, comma 2, 8, comma 3, 9, 13, comma 1, lettera b), e 14, comma 3, della legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 (Disciplina transitoria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 marzo 2006, depositato in cancelleria il successivo 6 aprile ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Leopoldo di Bonito per la Regione Lazio.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 30 marzo 2006, e depositato presso la cancelleria della corte il successivo 6 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questioni di legittimita' costituzionale in via principale - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione - degli artt. 7, comma 2, 8, comma 3, 9, 13, comma 1, lettera b), e 14, comma 3, della legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 (Disciplina transitoria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288).

    1.1. - Premette il ricorrente - dopo aver sinteticamente ricostruito la natura e l'ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (cosiddetti "IRCCS") - che "la materia oggetto della legge regionale in questione e' stata esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 270 del 2005".

    Tale pronuncia, in particolare, avrebbe chiarito che i predetti istituti, pur non essendo soggetti alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione (trattandosi di enti non nazionali, bensi' solo a "rilevanza nazionale"), possono comunque essere interessati da interventi del legislatore statale, atteso che - osserva ancora il ricorrente - "l'esigenza di garantire un'adeguata uniformita' al sistema giustifica l'attrazione in capo allo Stato, in via di sussidiarieta', di funzioni che sono di competenza delle Regioni", a condizione che siano rispettate "adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni interessate" (sono citate, sul punto, ex multis, le sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).

    E' quanto, appunto, si e' verificato - rileva ancora il Presidente del Consiglio dei ministri - nel caso di specie, giacche' lo Stato non solo ha evocato "a se' certi poteri" (attraverso la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed il successivo decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3"), ma ha anche dato vita - proprio ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo appena menzionato - ad un'intesa, raggiunta "con l'accordo Stato-Regioni del 1° luglio 2004", in ordine alle "modalita' di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli istituti" de quibus.

    Orbene, la circostanza che le impugnate disposizioni della legge della Regione Lazio n. 2 del 2006 abbiano disatteso proprio taluni dei "principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nel d.lgs. n. 288 del 2003 e nel relativo Atto d'intesa", comporterebbe "la violazione, per un verso, dell'art. 117, terzo comma, Cost. e, per altro verso, del principio di leale collaborazione istituzionale desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 117 e 118, primo comma, Cost.".

    In particolare, sarebbe viziato da illegittimita' costituzionale, in primo luogo, l'art. 7, comma 2, della predetta legge regionale. Esso, nel prevedere l'incompatibilita' dell'incarico di direttore scientifico dell'istituto con quello di direttore di struttura, si porrebbe in contrasto con l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003 e con l'art. 3, comma 5, dell'atto di intesa, i quali si limitano a stabilire il carattere esclusivo dell'incarico di direzione scientifica, senza stabilire incompatibilita' di sorta, la previsione delle quali, del resto, non potrebbe che spettare al legislatore statale, considerato che - ai sensi dell'art. 5 del gia' citato decreto legislativo - "il potere di nomina di tale soggetto spetta allo Stato". Ne', d'altra parte, sarebbe da trascurare - sempre nella prospettiva dell'illegittimita' dell'impugnata disposizione - il rilievo espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva (e' citato il parere della I sezione, n. 3744 del 15 novembre 2005), secondo cui il carattere esclusivo del rapporto di lavoro del direttore scientifico comporta unicamente l'incompatibilita' di detto incarico "rispetto allo svolgimento di attivita' di natura assistenziale-ospedaliera ovvero universitaria, svolte all'esterno dell'istituto".

    Del pari incostituzionale sarebbe, poi, l'art. 8, comma 3, della legge regionale, che fissa nel compimento del settantesimo anno (e non del sessantacinquesimo, come invece previsto dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003) il limite di eta' il cui raggiungimento comporta la cessazione dagli incarichi di direttore sanitario e direttore amministrativo.

    Quanto al successivo art. 9, la sua illegittimita' costituzionale deriverebbe dal contrasto con l'art. 15 dello schema-tipo di regolamento di organizzazione e funzionamento degli istituti de quibus. Infatti, la norma impugnata stabilisce che il comitato tecnico-scientifico dell'istituto, presieduto dal direttore scientifico, sia composto da altri dieci membri nominati dal consiglio di indirizzo e verifica, otto dei quali (vi sono, infatti, due esperti esterni) debbono essere cosi' individuati: quattro, tra i responsabili di dipartimento o i dirigenti di struttura complessa; due (dei quali uno eletto), tra il personale medico dirigente; uno eletto dal personale sanitario dirigente; uno...

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