Sentenza nº 411 da Constitutional Court (Italy), 14 Dicembre 2006

RelatoreRomano Vaccarella
Data di Resoluzione14 Dicembre 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 411

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Franco†††††††† ††††††††††† BILE††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††† Presidente

-† Giovanni Maria†† FLICK††††††††††††††††††††††† ††††††††† † † Giudice

-† Francesco††† ††††††††† ††††††††† AMIRANTE††††††††††††††† ††††††††† ††††††† ì

-† Ugo††††††††††††† ††††††††††† DE SIERVO††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Romano†††††† ††††††††† ††††††††† VACCARELLA††††††††††† ††††††††††† ††††††† ì

-† Paolo†††††††††† ††††††††† ††††††††† MADDALENA†††††††††††† ††††††††† ††††††† ì

-† Alfio†††††††††††† ††††††††† ††††††††† FINOCCHIARO†††††††† ††††††††††† ††††††† ì

-† Alfonso††††††† ††††††††† ††††††††† QUARANTA††††††††††††††† ††††††††† ††††††† ì

-† Franco†††††††† ††††††††† ††††††††† GALLO ††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Luigi ††††††††††† ††††††††† ††††††††† MAZZELLA††††††††††††††† ††††††††† ††††††† ì

-† Gaetano†††††† ††††††††† ††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††† ††††††††† ††††††† ì

-† Sabino††††††††† ††††††††† ††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††† ††††††††† ††††††† ì

-† Maria Rita††† ††††††††† ††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††† ††††††††† ††††††† ì

-† Giuseppe††††† ††††††††† ††††††††† TESAURO††††††††††††††††† ††††††††† ††††††† ì

-† Paolo Maria ††††††††† ††††††††† NAPOLITANO†††††††††††† ††††††††† ††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 18, comma 13, della legge Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia), promossi con ordinanze del 27 luglio 2004 dal Tribunale di Lecco nel procedimento civile vertente tra la F.P. Cgil Funzione Pubblica della Provincia di Lecco ed altra e la Casa di riposo dr. Luigi e Regina Sironi Onlus, iscritta al n. 978 del registro ordinanze 2004, e del 3 giugno 2005 dal Tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra la Fondazione Isabella Gonzaga Onlus e la Funzione Pubblica Cgil di Mantova, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 2005, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 49, prima serie speciale, dellíanno 2004 e 38, prima serie speciale, dellíanno 2005.

††††††††† Visti gli atti di costituzione della F.P.S. CISLñFederazione Pubblici Servizi della Provincia di Lecco, della Casa di riposo dr. Luigi e Regina Sironi Onlus, della Fondazione Isabella Gonzaga Onlus nonchÈ gli atti di intervento della F.P.S. CISL, Federazione Pubblici Servizi della Regione Lombardia, e della Regione Lombardia;

††††††††† udito nellíudienza pubblica del 7 novembre 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella;

††††††††† uditi gli avvocati Bassano Baroni e Lidia Ciabattini per la Casa di riposo dr. Luigi e Regina Sironi Onlus e per la Fondazione Isabella Gonzaga Onlus, Nico Cerana per la F.P.S. CISL, Federazione Pubblici Servizi della Provincia di Lecco, e gli avvocati NicolÚ Zanon e Andrea Manzi per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

†††††††† 1.ñ Con ordinanza depositata il 27 luglio 2004 il Tribunale di Lecco ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 18, comma 13, della legge Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia), in riferimento agli artt. 18, 39 e 117 della Costituzione.

†††††††† 1.1.1.ñ Líincidente Ë stato sollevato nel corso di un giudizio promosso dalle organizzazioni sindacali provinciali CGIL Funzione Pubblica e F.P.S. CISL della Provincia di Lecco, ai sensi dellíart. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert‡ e dignit‡ dei lavoratori, della libert‡ sindacale e dellíattivit‡ sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), al fine di denunciare il comportamento, asseritamente antisindacale, tenuto dalla Casa di Riposo Dr. Luigi e Regina Sironi ñ ONLUS (gi‡ IPAB), consistito nellíapplicazione unilaterale, ad un dipendente assunto dopo la privatizzazione della Fondazione convenuta, del CCNL ´UNEBAª (Unione nazionale enti di beneficenza e assistenza), in luogo di quello ´Regioni ed Autonomie localiª, e segnatamente nella mancata concertazione del contratto collettivo da applicare, in violazione del disposto dellíart. 18, comma 13, della legge Regione Lombardia n. 1 del 2003.

†††††††† Nel resistere alla domanda attrice, la parte convenuta aveva dedotto che, nella fase immediatamente precedente alla sua trasformazione in ente di diritto privato, essa aveva comunicato alle organizzazioni ricorrenti quale contratto collettivo avrebbe applicato; che la disposizione addotta a fondamento del ricorso non imponeva affatto líobbligo di raggiungere un accordo con le associazioni sindacali circa la disciplina contrattuale da osservare; e infine che la norma invocata era costituzionalmente illegittima.

†††††††† 1.1.2.ñ Il giudice a quo osserva, in punto di non manifesta infondatezza, che la lesione degli artt. 18 e 39 della Costituzione deriverebbe dalla violazione, da parte della norma censurata, del principio della libert‡ ordinamentale riconosciuta alle organizzazioni sindacali. La contrattazione collettiva, invero, sfuggirebbe a qualsivoglia intervento ´eteronomoª, segnatamente nel senso che non potrebbe, con legge ñ e tanto meno con legge regionale ñ stabilirsi da quale contratto e di quale livello debba essere disciplinato un certo rapporto, essendo la relativa scelta rimessa esclusivamente alle parti contraenti. Peraltro, la norma censurata porterebbe allíapplicazione, a rapporti di lavoro di diritto privato, di un contratto collettivo ñ quello delle ´Regioni ed autonomie localiª ñ previsto per la disciplina di rapporti del ´comparto pubblicoª e stipulato, ex parte datoris, dallíARAN, e cioË da un soggetto che, in quanto rappresentativo delle sole amministrazioni pubbliche, giammai potrebbe rappresentare un datore di lavoro privato.

†††††††† Ad avviso del rimettente, inoltre, la norma censurata violerebbe altresÏ líart. 117 della Costituzione, in quanto interverrebbe a regolamentare rapporti di natura privatistica, come tali sottratti alla potest‡ legislativa delle regioni.

†††††††† 1.1.3.ñ Quanto alla rilevanza del prospettato dubbio, la questione sarebbe ´determinante per la decisione della controversia in attiª.

†††††††† 1.2.ñ Si Ë costituita la F.P.S. CISL ñ (Federazione† Pubblici Servizi) della Provincia di Lecco ñ che ha chiesto dichiararsi inammissibile, ovvero infondata, la questione sollevata.

†††††††† 1.2.1.ñ Ricapitolata líevoluzione normativa delle IPAB ñ a partire dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), cosiddetta legge Crispi, e dal trasferimento alle Regioni delle funzioni relative alle IPAB, ad opera del d.P.R. n. 616 del 1977 (Attuazione della delega di cui allíart. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) ñ la deducente ricorda come la Corte costituzionale (sentenza n. 173 del 1981) abbia dichiarato incostituzionale la norma (art. 25, comma quinto, del d.P.R. n. 616 del 1977) che, trasferendo ai comuni personale, beni e funzioni delle IPAB, aveva sovvertito il principio ñ posto a fondamento della legge n. 6972 del 1890 ñ del rispetto della volont‡ dei fondatori, pur dovendosi prevedere un sistema di controlli, in ragione del fine pubblico dellíattivit‡ svolta, in regime di autonomia, da tali enti.

†††††††† Segnala inoltre la deducente Federazione come la peculiarit‡ della natura giuridica delle IPAB ñ caratterizzata dallíintrecciarsi di una disciplina pubblicistica, in funzione di controllo, con una notevole permanenza di elementi privatistici, ulteriormente ribadita nella sentenza n. 195 del 1987 ñ portÚ questa Corte (sentenza n. 396 del 1988) a dichiarare líillegittimit‡ dellíart. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevedeva che le IPAB regionali e infraregionali continuassero a sussistere come soggetti di diritto privato, qualora possedessero i requisiti di uníistituzione privata.

†††††††† Fissati dalle leggi regionali lombarde 27 marzo 1990, n. 21, e 27 mrzo 1990, n. 22, la procedura e i requisiti perchÈ le IPAB interessate ottenessero il riconoscimento della personalit‡ giuridica di diritto privato, il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dellíart. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), ha, tra líaltro, disposto che le istituzioni inquadrate come aziende di servizi o persone giuridiche di diritto privato conservano i diritti e gli...

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