Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 77 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, ed in particolare gli articoli 10 e 30;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, recante direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visti i pareri delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarieta' sociale; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione e quadro generale di riferimento
Il presente decreto legislativo disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gia' disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, di seguito denominate "istituzioni" nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, di seguito denominata "legge", in attuazione della delega prevista dall'articolo 10.
Gli interventi e le attivita' svolte dalle istituzioni riordinate a norma del presente decreto legislativo si attuano nel rispetto dei principi dettati dalla legge e delle disposizioni regionali.
Art
2.
Criteri generali per l'inserimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nell'ambito della rete degli interventi di integrazione sociale
Le istituzioni di cui al presente decreto legislativo, che operano prevalentemente nel campo socio assistenziale anche mediante il finanziamento di attivita' e interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22 della legge, nel rispetto delle loro finalita' e specificita' statutarie.
Le Regioni disciplinano le modalita' di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di definire gli interventi prioritari, le regioni definiscono:
le modalita' di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze, alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;
l'apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;
le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.
Art
3.
Criteri generali per diverse tipologie di istituzioni
Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano, in presenza dei requisiti previsti, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990. Le Regioni disciplinano le residue ipotesi e regolano i rapporti con i nuovi enti pubblici o privati nell'ambito delle deleghe di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Gli enti equiparati alle istituzioni dall'articolo 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventu', gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti deliberano la propria trasformazione in enti con personalita' giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti.