Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Oggetto del giudizio - Atto dell'Agenzia delle entrate - Riconducibilita' nell'ambito del sistema ordinamentale statale - Ammissibilita' del conflitto. Imposte e tasse - Destinazione del gettito del prelievo unico erariale dovuto per gli apparecchi e congegni di gioco -Ricorso della Regione Sicili...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 30 dicembre 2003 (Modalita' di versamento del prelievo unico erariale dovutoai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni) e della nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione del 13 febbraio 2004, n. 2004/29102 (Istituzione codici tributo per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, previsto dall'art. 39, comma 13, del decreto-legge n. 269/2003), promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 20 marzo 2004, depositato in cancelleria il 6 aprile 2004 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti 2004;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia e Paolo Chiapparrone per la Regione Siciliana, nonche' l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 20 marzo 2004 e depositato il 6 aprile 2004, la Regione Siciliana ha sollevato in riferimento all'art. 36 del proprio statuto e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) - conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione: a) al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emesso in data 30 dicembre 2003 (Modalita' di versamento del prelievo unico erariale dovuto ai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni); b) alla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, emessa in data 13 febbraio 2004, n. 2004/29102 (Istituzione codici tributo per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, previsto dall'art. 39, comma 13, del decreto-legge n. 269/2003).

    1.1. - Premette la ricorrente che il secondo comma dell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli) - aggiunto dall'art. 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 (Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi), e rubricato "Apparecchi da divertimento e intrattenimento", nel testo risultante a seguito della sostituzione operata dal comma 4 dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) - disponeva che, "fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi".

    La ricorrente evidenzia che tale quadro normativo e' stato modificato dall'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) - convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 -, il quale, dopo avere, al comma 9, statuito l'abrogazione, nel citato art. 14-bis, comma 2, delle parole "e per ciascuno di quelli successivi", ha introdotto, al successivo comma 13, per gli stessi apparecchi e congegni di cui all'art. 110, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, collegati in rete, un "prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate" e ha disposto che, per "l'anno 2004, fino al collegamento in rete", e' dovuto, "a titolo di acconto", il versamento di importi determinati dallo stesso comma 13 citato. Il successivo comma 13-bis, poi, ha demandato al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'emanazione di un apposito decreto per definire "i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13".

    ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT