Sentenza nº 316 da Constitutional Court (Italy), 11 Novembre 2010

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione11 Novembre 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 316

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), promosso dal Tribunale di Vicenza nel procedimento vertente tra P.A. E. ed altro e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con ordinanza del 17 aprile 2009, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di P.A. E. ed altro e dell’INPS nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 5 ottobre 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Mattia Persiani per P.A. E. ed altro, Mauro Ricci per l’INPS e l’avvocato dello Stato Massimo Santoro per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 17 aprile 2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 38, secondo comma, 36 e 3 della Costituzione, dell’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale).

    Tale norma stabilisce che per le pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo INPS non venga concessa per l’anno 2008 alcuna perequazione automatica.

    1.1. – Riferisce il giudice rimettente che P.A. E. e R. T., titolari di pensioni INPS eccedenti otto volte il trattamento minimo, anche per effetto della perequazione automatica per legge, avevano contestato la decisione dell’INPS di non perequare automaticamente tale emolumento a partire dal gennaio 2008 in applicazione dell’art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, lamentando la perdita del potere d’acquisto conseguentemente determinatasi, con effetti destinati a prodursi anche in futuro, incidenti definitivamente sull’ammontare della pensione stessa.

    1.2. – Secondo il Tribunale di Vicenza, la questione di legittimità costituzionale sarebbe, innanzitutto, rilevante, perché la chiara ed univoca lettera della norma censurata non ne consentirebbe una interpretazione diversa da quella che univocamente conduce all’esclusione dell’applicabilità del beneficio della perequazione.

    1.3. – La questione sarebbe, inoltre, non manifestamente infondata, perché, anche in attuazione dell’art. 38, secondo comma, Cost., il legislatore ha previsto la perequazione automatica delle pensioni erogate in tutti i regimi, compresi quelli integrativi, nonché delle forme di previdenza complementare, secondo una disciplina improntata alla copertura integrale delle pensioni economicamente più contenute e parziale per altre tipologie di pensioni più elevate (con l’unica eccezione di cui all’art. 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Con la norma censurata, invece, è stato disposto il blocco totale (temporaneo, ma con riflessi permanenti) della perequazione automatica, con una valutazione che il giudice a quo sospetta non essere rispettosa dell’art. 38 Cost. e del principio di ragionevolezza previsto dall’art. 3 Cost., in quanto, nel bilanciamento tra principi di uguale rango costituzionale (quello dell’art. 38 Cost. e quello della solidarietà sociale sotteso alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di tenuta finanziaria del sistema previdenziale), sarebbe stato inciso totalmente uno di questi – il diritto a che lo Stato assicuri i mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori pensionati – e tutelato integralmente l’altro.

    Il giudice rimettente ritiene altresì che la pensione totalmente non perequata, con effetti non solo nell’immediato, ma anche per il futuro (in difetto di qualunque previsione di recupero per gli anni successivi), non risponda al canone della...

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