Sentenza nº 250 da Constitutional Court (Italy), 01 Dicembre 2017

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione01 Dicembre 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 250

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

- Silvana SCIARRA "

- Nicolò ZANON "

- Augusto Antonio BARBERA "

- Giulio PROSPERETTI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 24, commi 25 e 25-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109 – e dell’art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’art. 1, comma 286, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossi dal Tribunale ordinario di Palermo con ordinanza del 22 gennaio 2016, dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia Romagna, con ordinanza del 10 marzo 2016, dal Tribunale ordinario di Milano con ordinanza del 30 aprile 2016, dal Tribunale ordinario di Brescia con ordinanza dell’8 febbraio 2016, dal Tribunale ordinario di Napoli con ordinanza del 15 luglio 2016, dal Tribunale ordinario di Genova con tre ordinanze del 9 agosto 2016, dal Tribunale ordinario di Torino con ordinanza del 27 settembre 2016, dal Tribunale ordinario di La Spezia con ordinanze del 2 e del 7 novembre 2016, dal Tribunale ordinario di Cuneo con ordinanze del 18 novembre 2016 (n. 2 ordinanze) e del 9 e del 21 febbraio 2017, rispettivamente iscritte ai nn. 36, 101, 124, 188, 237, 242, 243, 244 e 278, del registro ordinanze 2016 e ai nn. 24, 25, 43, 44, 77 e 78 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9, 21, 26, 40, 47 e 48, prima serie speciale, dell’anno 2016 e nn. 5, 9, 13 e 22, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di costituzione di C. G., di L. F. e altra, di R. P. e altri, di C. A. e altri, di F. M. e altro, di P. S. e altri e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché gli atti di intervento del Sindacato autonomo Dipendenti INAIL in pensione e altra, del Presidente del Consiglio dei ministri e quello, fuori termine, del CODACONS e altro;

udito nell’udienza pubblica del 24 ottobre 2017 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Riccardo Troiano per C. G., Corrado Scivoletto per L. F. e altra, Andrea Rossi Tortarolo per R. P. e altri, Michele Iacoviello per C. A. e altri, Iside B. Storace per F. M. e altro, Fabrizio Ricciardi per P. S. e altri, Luigi Caliulo per l’INPS, Augusto Sinagra per il Sindacato autonomo Dipendenti INAIL in pensione e altra e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 22 gennaio 2016 (reg. ord. n. 36 del 2016), il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 1, numero 1), del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, e, in particolare, della disposizione di cui alla lettera c) di tale comma 25.

    Quest’ultimo prevede che: «La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta: a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.».

    1.1.– Il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto, di essere investito del ricorso proposto nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) da G. C., pensionato titolare, per gli anni 2012 e 2013, di una pensione superiore a quattro volte e inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS; che il ricorrente aveva chiesto – previa rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, nel testo anteriore alla sostituzione operata dall’art. 1, comma 1, numero 1), del d.l. n. 65 del 2015 (testo che, per gli anni 2012 e 2013, aveva stabilito il blocco della perequazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS) – di condannare l’INPS a liquidare il trattamento pensionistico perequato secondo il meccanismo dell’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e a corrispondergli i relativi ratei non percepiti nel biennio 2012-2013. Riferisce inoltre di avere sollevato questioni di legittimità costituzionale del citato art. 24, comma 25, nel testo previgente, decise dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 2015, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del medesimo comma 25 per violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., «nella parte in cui prevede[va] che “In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”». Dopo tale sentenza, il ricorrente ha riassunto il giudizio, reiterando le domande formulate nel ricorso introduttivo e sollevando questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 1, n. 1), del d.l. n. 65 del 2015, ritenute dal giudice a quo rilevanti e non manifestamente infondate.

    1.2.– In punto di non manifesta infondatezza delle stesse, il Tribunale rimettente afferma anzitutto che, ancorché goda di «una certa discrezionalità» nella scelta, il legislatore è tenuto a individuare meccanismi perequativi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni all’incremento del costo della vita, nel rispetto del limite della ragionevolezza, al fine di scongiurare un «non sopportabile scostamento» tra l’andamento delle pensioni e delle retribuzioni e, in ogni caso, un contrasto con i principi di cui agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.

    Il rimettente afferma quindi che tale meccanismo è stato individuato dal legislatore nella perequazione automatica delle pensioni.

    Aggiunge il rimettente che il legislatore – che già in precedenza aveva temporaneamente sospeso il meccanismo di perequazione – anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 2004, con l’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e...

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