LEGGE 24 dicembre 2007, n. 247 - Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale

Coming into Force01 Gennaio 2008
Published date29 Dicembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/12/29/007G0266/CONSOLIDATED/20200611
Enactment Date24 Dicembre 2007
Official Gazette PublicationGU n.301 del 29-12-2007
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e' sostituita dalle Tabelle A e B contenute nell'Allegato 1 alla presente legge.

2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 6 e' cosi' modificato:

1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di

anzianita' per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti

all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa

sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il

requisito di anzianita' contributiva non inferiore a

trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'

anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30

giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per

il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianita'

contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti

indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il

diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente

dall'eta', in presenza di un requisito di anzianita'

contributiva non inferiore a quaranta anni";

2) alla lettera b), il numero 2 e' sostituito dal seguente:

"2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno trentacinque

anni, al raggiungimento dei requisiti di eta' anagrafica

indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009,

nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo

successivo, fermo restando il requisito di anzianita'

contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti

indicati nella Tabella B allegata alla presente legge";

3) l'ultimo periodo della lettera c) e' sostituito dal seguente:

"Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini

dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal

servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e

accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo

trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei

requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento

per l'anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre

dell'anno"; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

"7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell'anno 2012,

puo' essere stabilito il differimento della decorrenza

dell'incremento dei requisiti di somma di eta' anagrafica e

anzianita' contributiva e di eta' anagrafica minima indicato

dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge,

qualora, sulla base di specifica verifica da effettuarsi,

entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari

derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al

pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti

finanziari conseguenti dall'applicazione della Tabella B

siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento

ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime

dal 2013 nella medesima Tabella B";

  1. al comma 8, le parole: "1° marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "20 luglio 2007"; d) dopo il comma 18 e' inserito il seguente:

    "18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita'

    vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge

    continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000

    lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilita' ai

    sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e

    successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali

    stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i

    requisiti per il pensionamento di anzianita' entro il periodo di

    fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7,

    commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223"; e) il comma 19 e' cosi' modificato:

    1) le parole: "10.000 domande di pensione" sono sostituite dalle

    seguenti: "15.000 domande di pensione";

    2) le parole: "di cui al comma 18" ove ricorrono sono sostituite

    dalle seguenti: "di cui ai commi 18 e 18-bis".

    3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita' di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  2. previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di eta', fermi restando

    il requisito minimo di anzianita' contributiva di 35 anni e il

    regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalita' di cui

    all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto

    2004, n. 243;

  3. i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del

    lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del

    tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della

    sanita' e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori

    dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile

    2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla successiva

    lettera c), possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato,

    una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano

    lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" che, all'interno

    di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo

    collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con

    mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attivita'

    caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo

    lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si

    spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi

    determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con

    esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di

    produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al

    controllo di qualita'; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti

    adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

  4. i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) devono avere

    svolto nelle attivita' di cui alla lettera medesima:

    1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli

    ultimi dieci anni di attivita' lavorativa;

    2) a regime, un periodo pari almeno alla meta' della vita

    lavorativa;

  5. stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche

    con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo

    dell'azienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il

    relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica

    ispettiva;

  6. prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre misure di carattere

    sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro

    degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai

    competenti uffici dell'Amministrazione dell'articolazione

    dell'attivita' produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario

    di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera b),

    relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta "linea catena" e

    al lavoro notturno; prevedere, altresi', fermo restando quanto

    previsto dall'articolo 484 del codice penale e dalle altre ipotesi

    di reato previste dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non

    veritiere, anche relativamente ai presupposti del conseguimento

    dei benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme

    indebitamente corrisposte;

  7. assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie

    di un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria e'

    di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312

    milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a

    decorrere dal 2013;

  8. prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d) emerga, dal monitoraggio

    delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti

    rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera f), il

    Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia

    tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini

    dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma

    7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

    4. Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con eta' pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.

    5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, e' stabilito quanto segue:

  9. coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in

    possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento

    anticipato con 40 anni di contribuzione, possono...

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