1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e' sostituita dalle Tabelle A e B contenute nell'Allegato 1 alla presente legge.
2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 6 e' cosi' modificato:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di
anzianita' per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa
sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il
requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30
giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per
il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianita'
contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti
indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il
diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente
dall'eta', in presenza di un requisito di anzianita'
contributiva non inferiore a quaranta anni";
2) alla lettera b), il numero 2 e' sostituito dal seguente:
"2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno trentacinque
anni, al raggiungimento dei requisiti di eta' anagrafica
indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009,
nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo
successivo, fermo restando il requisito di anzianita'
contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti
indicati nella Tabella B allegata alla presente legge";
3) l'ultimo periodo della lettera c) e' sostituito dal seguente:
"Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini
dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal
servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e
accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo
trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei
requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento
per l'anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre
dell'anno"; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell'anno 2012,
puo' essere stabilito il differimento della decorrenza
dell'incremento dei requisiti di somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva e di eta' anagrafica minima indicato
dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge,
qualora, sulla base di specifica verifica da effettuarsi,
entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari
derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al
pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti
finanziari conseguenti dall'applicazione della Tabella B
siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento
ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime
dal 2013 nella medesima Tabella B";
-
al comma 8, le parole: "1° marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "20 luglio 2007"; d) dopo il comma 18 e' inserito il seguente:
"18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita'
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000
lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilita' ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i
requisiti per il pensionamento di anzianita' entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223"; e) il comma 19 e' cosi' modificato:
1) le parole: "10.000 domande di pensione" sono sostituite dalle
seguenti: "15.000 domande di pensione";
2) le parole: "di cui al comma 18" ove ricorrono sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 18 e 18-bis".
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita' di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
-
previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di eta', fermi restando
il requisito minimo di anzianita' contributiva di 35 anni e il
regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto
2004, n. 243;
-
i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della
sanita' e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla successiva
lettera c), possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato,
una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano
lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" che, all'interno
di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo
collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con
mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attivita'
caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo
lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si
spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi
determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con
esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di
produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al
controllo di qualita'; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti
adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
-
i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) devono avere
svolto nelle attivita' di cui alla lettera medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli
ultimi dieci anni di attivita' lavorativa;
2) a regime, un periodo pari almeno alla meta' della vita
lavorativa;
-
stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche
con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo
dell'azienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il
relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica
ispettiva;
-
prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre misure di carattere
sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro
degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai
competenti uffici dell'Amministrazione dell'articolazione
dell'attivita' produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario
di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera b),
relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta "linea catena" e
al lavoro notturno; prevedere, altresi', fermo restando quanto
previsto dall'articolo 484 del codice penale e dalle altre ipotesi
di reato previste dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non
veritiere, anche relativamente ai presupposti del conseguimento
dei benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme
indebitamente corrisposte;
-
assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie
di un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria e'
di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312
milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a
decorrere dal 2013;
-
prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d) emerga, dal monitoraggio
delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti
rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera f), il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con eta' pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.
5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, e' stabilito quanto segue:
-
coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in
possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento
anticipato con 40 anni di contribuzione, possono...