DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 3 - Regolamento regionale recante: «Disciplina del patto di stabilita' interno degli enti locali piemontesi per l'anno 2010».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 dell'11 febbraio 2010) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto l'art. 7-ter, comma 11, della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 7-quater, comma 7 della legge 9 aprile 2009, n. 33;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-13185 dell'8 febbraio 2010;

Emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: 'Disciplina del patto di stabilita' interno degli enti locali piemontesi per l'anno 2010'.

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento, in applicazione degli artt. 77-ter, comma 11, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), e 7-quater, comma 7 della legge 9 aprile 2009, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) oltre che dell'art. 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) - disciplina il Patto di stabilita' interno per gli enti locali piemontesi per l'anno 2010.

Art. 2

Enti destinatari 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle province ed ai comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti.

  1. Ai fini del comma 1 per i comuni si considera la popolazione residente calcolata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica al 31 dicembre 2008.

  2. Le province ed i comuni commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), sono soggetti alle disposizioni previste dal presente regolamento dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

  3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 141 del deccreto legislativo n. 267/2000.

    Art. 3

    O b i e t t i v i 1. Gli obbiettivi del Patto di stabilita' interno per l'anno 2010, espresso in termini di saldo finanziario di competenza mista ai sensi dell'art. 77-bis, comma 5, della...

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