CONCORSO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO Sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi indetta per il mese di ottobre 2003. Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269; Visto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni; Visti i decreti ministeriali numeri 239 e 240 del 13 gennaio 1992 con i quali sono stati rispettivamente approvati i regolamenti sul tirocinio e sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti; Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170; Ordina: Art. 1. E' indetta per il mese di ottobre 2003 una sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi. Alla predetta sessione possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto e hanno svolto il tirocinio semestrale prescritti dall'art. 53, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Art. 2. I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza. Art. 3. I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione non oltre il 18 settembre 2003 presso la segreteria dell'universita' presso cui intendono sostenere gli...

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