Sentenza nº 191 da Constitutional Court (Italy), 03 Maggio 2006

RelatoreRomano Vaccarella
Data di Resoluzione03 Maggio 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 191

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Annibale††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† † Giudice

-† Giovanni Maria††††††††††††††††††† FLICK ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††ì

-† Francesco††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Romano†††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Paolo†††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Luigi †††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Gaetano†††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Sabino†††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Maria Rita††††††††††††††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Giuseppe†††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilit‡ ñ Testo B), trasfuso nellíart. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilit‡ ñ Testo A), promossi con ordinanze del 22 ottobre 2004 e del 5 maggio 2005 dal Tribunale amministrativo per la Calabria sui ricorsi proposti da Marzano Fabrizio ed altri contro il Ministero dellíinterno ed altri e da CarË Ilario contro il Comune di Nardodipace, iscritte ai numeri 36 e 425 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 7 e 37, prima serie speciale, dellíanno 2005.

††††††††† Udito nella camera di consiglio dellí8 marzo 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto in fatto

†††††††† 1.ñ Con ordinanza del 22 ottobre 2004 (n. 36 del 2005), il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 25 e 102, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilit‡ ñ Testo A), nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ´le controversie aventi per oggetto [Ö] i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unicoª, segnatamente allorchÈ detti comportamenti riguardino progetti la cui dichiarazione di pubblica utilit‡, indifferibilit‡ ed urgenza sia intervenuta prima dellíentrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001.

†††††††† 1.1.ñ Il giudizio, introdotto nellíanno 2000, nel corso del quale il dubbio Ë stato prospettato, ha avuto origine da una causa intentata dagli eredi del titolare di un fondo, oggetto di accessione invertita, contro il Ministero dellíinterno, líEnte nazionale per le strade (ANAS) e il Concordato preventivo IGIEMME, gi‡ impresa Grandinetti Michele costruzioni s.n.c. (questíultima in qualit‡ di concessionaria per líespropriazione e per líesecuzione dei lavori), al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti in conseguenza della perdita della propriet‡ di un immobile, che, durante il periodo di occupazione disposta in vista della realizzazione di uníopera pubblica, aveva subÏto una radicale trasformazione, in mancanza di un valido decreto di esproprio.

†††††††† 1.2.ñ In punto di rilevanza, osserva il rimettente che il comma 1 dellíart. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ´le controversie aventi per oggetto [Ö] i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unicoª, mentre il successivo comma 3 mantiene ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le sole controversie riguardanti ´la determinazione e la corresponsione delle indennit‡ in conseguenza dellíadozione di atti di natura espropriativa o ablativaª.

†††††††† Rileva quindi come la giurisprudenza, nellíaffrontare le problematiche di diritto transitorio connesse allíentrata in vigore del testo unico sulle espropriazioni, abbia distinto tra norme di carattere sostanziale e norme di carattere processuale, condivisibilmente ritenendo queste ultime, e quindi anche líart. 53, applicabili a tutti i giudizi pendenti, pur se introdotti prima dellíentrata in vigore del testo unico stesso: del resto ñ rileva il rimettente ñ la predetta norma si salda, ad essi sostituendosi, con líart. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dellíarticolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e con líart. 7, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), che gi‡ attribuivano tali controversie al giudice amministrativo. Líapplicazione del primo comma dellíart. 53 comporta, pertanto, che la cognizione della controversia dedotta in giudizio ñ che ´verte in ordine alla domanda di riparazione del pregiudizio subito dal privato in conseguenza di un comportamento materiale dellíamministrazione qualificabile come illecitoª ñ spetta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

†††††††† 1.3.ñ In punto di non manifesta infondatezza, ricorda il giudice a quo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2004, ha dichiarato líillegittimit‡ costituzionale dellíart. 34, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dallíart. 7, comma 1, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto ´gli atti, i provvedimenti e i comportamentiª, anzichÈ delle sole controversie aventi per oggetto ´gli atti e i provvedimentiª, delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia, e cioË in una materia che abbraccia tutti gli aspetti dellíuso del territorio, ivi† compresa la disciplina dellíacquisizione dei beni allíamministrazione a seguito, o per effetto, di procedimenti espropriativi.

†††††††† Orbene, le stesse argomentazioni che hanno indotto il giudice delle leggi alla declaratoria di incostituzionalit‡, nei termini innanzi precisati ñ e segnatamente lí affermazione secondo cui nei ´comportamenti [Ö] la pubblica amministrazione non esercita nemmeno mediatamente [Ö] alcun pubblico potereª, e che ´la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizioª non Ë sufficiente ´perchÈ si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo (il quale davvero assumerebbe le sembianze di giudice ìdellaî pubblica amministrazione, con violazione degli artt. 25 e 102, secondo comma, della Costituzioneª) ñ, si presterebbero ad operare con riferimento alla devoluzione al giudice amministrativo dei comportamenti della pubblica amministrazione in materia espropriativa, a meno che essi non riguardino progetti in relazione ai quali la dichiarazione di pubblica utilit‡, indifferibilit‡ e urgenza sia stata pronunziata dopo líentrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001: e invero in tal caso ben potrebbe líamministrazione avvalersi del disposto dellíart. 43, comma 1, per il quale ´valutati gli interessi in conflitto, l'autorit‡ che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilit‡, puÚ disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danniª. La previsione di un siffatto potere di dichiarazione ´postumaª di pubblica utilit‡ dellíopera, connotato da evidenti profili di discrezionalit‡, consentirebbe infatti ñ nella prospettiva adottata dalla Corte costituzionale con riguardo allíipotesi, per vero di portata minore, di uso, da parte della pubblica amministrazione, di strumenti intrinsecamente privatistici, in quanto forma di esercizio ´mediatoª del potere pubblico ñ di ritenere giustificata líattribuzione della materia al giudice amministrativo.

†††††††† Il medesimo potere, peraltro, differenzierebbe nettamente la fattispecie di cui allíart. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001, da quella di cui allíart. 34 del...

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