SENTENZA BREVE Nº 201501331 di TAR Campania - Napoli, 11-02-2015

Presiding JudgeSCAFURI ANGELO
Judgement Number201501331
Published date27 Febbraio 2015
Date11 Febbraio 2015
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Italia)
N. 00134/2015 REG.RIC.

N. 01331/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00134/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 134 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Simona Marotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via M. Caravaggio 45,

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, C.S.A. di Napoli, -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11,

per l'annullamento, previa sospensione

dei provvedimenti -OMISSIS-dall' -OMISSIS- con cui sono state riconosciute 18 ore di sostegno settimanali per ciascun minore.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti la costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

visto l'art. 22 d. lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 il Primo Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.


1. Con ricorso ritualmente proposto i ricorrenti, esercenti la potestà sui minori in epigrafe:

- hanno impugnato i provvedimenti emesso dall’Amministrazione scolastica, con cui sono stati assegnati ai predetti minori (già riconosciuti portatori di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L. 104\1992, come da certificati allegati al ricorso), per l’anno scolastico 2014/2015, insegnanti di sostegno per un numero di ore settimanali (18 ciascuno) ritenuto non sufficiente rispetto alla patologia dalla quale i minori risultano affetti, così come risulta dalla documentazione in atti (diagnosi funzionale);

- hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti suddetti nonché l’accertamento, per l’anno in corso e per gli anni futuri, del diritto dei minori ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla loro patologia, previa valutazione, da effettuarsi in sede di PEI (programma educativo individuale, o documento analogo), delle concrete esigenze;

- hanno altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, nella misura che sarà quantificata in corso di causa o da valutarsi equitativamente da parte di questo Tribunale.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

2. Il ricorso è affidato alle censure di violazione di legge sub specie di violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3,32 e 38 Cost., nonché di violazione degli artt. 1, 3, 8, 12-16 della L. 104/92, di varie norme internazionali e applicative della predetta legge 104/92, oltre che a varie censure di eccesso di potere sotto diversi profili.

3. Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

4. In occasione della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è passata in decisione, dopo che il collegio ha dato avviso alle parti della sussistenza dei requisiti per una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

5. La presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

Tale assunto non è smentito dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 25011 del 25 novembre 2014, con la quale è stata affermata la devoluzione alla giurisdizione ordinaria sul presupposto che l'inadeguato sostegno scolastico alla disabilità grave configuri una ipotesi di discriminazione rilevante ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67, posto che detta decisione ha avuto riguardo alla diversa ipotesi che l’Amministrazione scolastica non abbia correttamente dato esecuzione ad un PEI esistente e aggiornato per l’anno scolastico in corso, laddove, nel caso oggetto del presente giudizio, il documento di Programmazione Educativa (o Educativo-didattica) Individuale, pur essendo stato redatto, in forma aggiornata, per l’anno scolastico in corso, non contiene l’indicazione del numero delle ore di sostegno necessarie in relazione alla patologia da cui il/i disabile/i risulta/risultano affetto/i e ai contenuti del profilo Dinamico Funzionale .

In casi di questo tipo, infatti, la Cassazione non ha messo in discussione l’esistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l’Amministrazione non si sarebbe vincolata in modo completo ad un provvedimento (il PEI) che essa stessa ha formato.

Tuttavia, questa Sezione, a seguito della citata decisione delle Sezioni Unite, si è posta il problema complessivo della giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto il servizio scolastico in favore degli alunni portatori di handicap, pervenendo a conclusioni opposte rispetto a quelle della Suprema Corte anche per i casi in cui è stato redatto un PEI aggiornato e completo, al quale l’istituto scolastico non abbia dato piena esecuzione, assegnando un numero di ore inferiori rispetto a quelle quantificate nel PEI e comunque inadeguate rispetto alla concreta patologia da cui l’alunno risulta affetto.

È pertanto opportuno che le suddette riflessioni vengano illustrate anche in questa sede, posto che, come si vedrà, la decisione sulla giurisdizione è basata sull’analisi complessiva della natura della controversia e dalla sua totale ricomprensione nelle materie di cui all’art. 133 lett. c) c.p.a., a nulla rilevando, pertanto, l’attribuzione al giudice ordinario delle controversie in materia di discriminazione, di cui alla l. 67/2006, così come invece ritenuto dalle Sezioni Unite.

Vi è consapevolezza che l’art. 3 del Codice del processo amministrativo impone al giudice, al pari delle parti, di redigere i propri atti in maniera chiara e sintetica e che l’art. 74 del medesimo Codice stabilisce che la motivazione della sentenza redatta in forma semplificata può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero ad un precedente conforme.

Tuttavia, nel caso di specie, l’inesistenza di conformi precedenti della Sezione sulla questione della giurisdizione, e la delicatezza della materia trattata, che impone un esame, anche critico, della decisione del giudice (le Sezioni Unite della Cassazione) costituzionalmente competente a pronunciarsi in materia di giurisdizione (anche se non con forza di...

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