SENTENZA Nº 201800677 di Consiglio di Stato, 26-10-2017

Presiding JudgeMARUOTTI LUIGI
Date26 Ottobre 2017
Published date02 Febbraio 2018
Judgement Number201800677
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 02/02/2018

N. 00677/2018REG.PROV.COLL.

N. 03911/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA in parte "definitiva" e in parte "parziale", con contestuale ordinanza di trasmissione all'Adunanza Plenaria

Sull’appello n. 3911 del 2017, proposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

la signora Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, rappresentata e difesa dagli avvocati Virginia Ripa di Meana e Francesco Brizzi, con domicilio eletto in Roma, piazza dei Caprettari, n. 70, presso lo studio dei difensori;

nei confronti di

i signori Peter Assmann e Martina Bagnoli, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti e Claudio Tesauro, con domicilio eletto in Roma, via Vittoria Colonna, n. 39, presso lo studio dei difensori;

per la riforma

della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione II quater, 24 maggio 2017, n. 6171, resa fra le parti, che ha accolto il ricorso n. 1117/2016, proposto per l’annullamento:

a) dell’art. 3, comma 2, del D.M. 27 novembre 2014, recante la disciplina per il conferimento di incarichi dirigenziali;

b) del bando 7 gennaio 2015 del MIBACT, di selezione pubblica per conferire l’incarico di direttore per 7 istituti museali di livello dirigenziale generale e di 13 istituti museali di livello dirigenziale non generale;

c) dell’esclusione della signora Paolozzi Strozzi dalla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore degli istituti museali «Palazzo Ducale di Mantova» e «Galleria Estense di Modena»;

d) delle schede di valutazione di attribuzione dei punteggi in applicazione dei criteri fissati dall’art. 5 del bando del 7 gennaio 2015 e dalla delibera della commissione di valutazione del 5 maggio 2015;

e) dei verbali della commissione dei giorni 16, 25 e 29 giugno 2015 e 1° luglio 2015, che hanno individuato i candidati ammessi al colloquio, e dei giorni 11 e 29 luglio 2015, che hanno determinato la terna dei candidati in base all’art. 5 del bando;

f) dei provvedimenti con cui il Ministero ha conferito gli incarichi per gli istituti museali «Palazzo Ducale di Mantova» e «Galleria Estense di Modena»;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Peter Assmann e Martina Bagnoli;

Visto l’atto d’appello incidentale, depositato dalla signora Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo, l’avvocato Francesco Brizzi e l’avvocato Ignazio La Grotta, in dichiarata delega dell'avvocato Luca Raffaello Perfetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

§ 1. Con i provvedimenti indicati in epigrafe, il Ministero appellante ha conferito ai controinteressati in primo grado gli incarichi di «direttore del Palazzo Ducale di Mantova» e di «direttore della Galleria Estense di Modena».

L’odierna appellata ha partecipato ad entrambe le selezioni per il conferimento di tali incarichi ed è stata inclusa, con un punteggio di 77 punti su 100, nei corrispondenti elenchi dei dieci candidati ammessi al colloquio, ma non è stata inserita nelle due terne successivamente determinate, per procedere alle corrispondenti nomine, che sono state attribuite invece ai controinteressati in primo grado.

§ 2. Con il ricorso n. 1117 del 2016, proposto al TAR per il Lazio, Sede di Roma, l’odierna appellata ha impugnato tutti gli atti del procedimento, chiedendone l’annullamento.

Il TAR, con la sentenza n. 6171 del 2016, ha accolto alcune delle censure proposte ed ha annullato gli atti impugnati.

In particolare, il TAR – dopo aver dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo – ha ritenuto che gli atti impugnati siano illegittimi per le seguenti ragioni:

a) non sarebbe stata congruamente motivata l’assegnazione dei punteggi;

b) i colloqui finali si sarebbero svolti ‘a porte chiuse’, in violazione del principio per il quale le prove orali di un concorso devono essere pubbliche;

c) quanto alla nomina relativa al «Palazzo Ducale di Mantova», non si sarebbe potuto inserire nella terna il signor Pe. As., perché non in possesso della cittadinanza italiana.

§ 3. Con l’appello principale in esame, il Ministero per i beni le attività culturali e per il turismo ha impugnato la sentenza del TAR n. 6171 del 2016, chiedendo che, in sua riforma, sia respinto il ricorso di primo grado.

L’atto di appello del Ministero contiene quattro motivi.

Con il primo di essi, l’Amministrazione ha dedotto che non sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, perché vi sarebbe quella del giudice civile, ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001.

Il Ministero ha sostenuto in proposito che la procedura indetta col bando del 7 gennaio 2015 non sarebbe assimilabile ad un concorso in senso tecnico (e non sarebbe dunque volta a selezionare i migliori dirigenti da assumere), ma avrebbe «natura idoneativa», finalizzata a individuare a chi sia idoneo, fra i quali poi lo stesso Ministero compie una scelta nella sostanza fiduciaria e, di conseguenza, insindacabile.

Con il secondo motivo, il Ministero ha dedotto che il TAR avrebbe errato nella interpretazione dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 14, comma 2 bis, del d.l. n. 83 del 2014, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell’art. 5, commi 2, 3 e 4 del bando di selezione, ed ha rilevato che la commissione, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, avrebbe legittimamente attribuito i punteggi ai singoli partecipanti alla procedura.

Con il terzo motivo, il Ministero ha lamentato che il TAR – nel rilevare che i colloqui finali si sarebbero svolti ‘a porte chiuse’, in violazione delle regole sulle prove orali di un concorso - avrebbe violato il «principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato», nonché l’art. 6 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

L’Amministrazione ha dedotto che il ricorso di primo grado non conterrebbe una tale doglianza e, in subordine, che non sussisterebbe un concreto interesse a dedurre un tale vizio del procedimento, che peraltro neppure sussisterebbe, essendo stata comunque rispettata la trasparenza, con la registrazione dei colloqui svolti.

Con il quarto motivo, il Ministero ha chiesto che sia respinto il motivo accolto dal TAR sulla illegittimità...

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