Sentenza nº 17 da Constitutional Court (Italy), 16 Gennaio 2004

RelatoreRiccardo Chieppa
Data di Resoluzione16 Gennaio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la previsione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002), promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana e Basilicata, notificati il 22 e il 26 febbraio 2002 depositati in cancelleria il 28 febbraio, l'1 e il 6 marzo successivi ed iscritti ai nn. 10, 12 e 20 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 2003 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Massimo Luciani per la Regione Basilicata e l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso n. 10 del 2002, riguardante una serie di norme della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002), la Regione Marche, lamentando la lesione della propria sfera di competenza legislativa, ha impugnato, tra líaltro, líart. 29 della stessa legge n. 448 del 2001 per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettera† e), quarto e sesto, e 119 della Costituzione.

    In particolare, con riferimento allíart. 29, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Regione Marche ritiene che detta norma sia lesiva delle prerogative regionali nella parte in cui, mediante la c.d. esternalizzazione dei servizi, introdurrebbe misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni, estendendole ad amministrazioni diverse da quelle dello Stato, con ciÚ violando líart. 117, comma quarto, della Costituzione.

    Infatti, la materia dellíordinamento e dellíorganizzazione amministrativa delle Regioni, in cui le predette misure sarebbero ricomprese, spetterebbe inequivocabilmente alla competenza residuale del legislatore regionale, fatti salvi i profili che possano essere ricondotti allíart. 117, secondo comma, lettera p), della† Costituzione, e cioË quelli riguardanti ìorgani di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citt‡ metropolitaneî.

    La Regione Marche ritiene, inoltre, che líart. 29, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede forme di autofinanziamento cui le Regioni dovrebbero ricorrere al fine di ìridurre progressivamente líentit‡ degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione delle spese da parte degli utenti del servizioî, violi sia líart. 117, quarto comma, della Costituzione, per il riferimento anche alle amministrazioni regionali e locali ñ la cui disciplina sarebbe in radice preclusa al legislatore statale ñ, sia líart. 119 della Costituzione per il disconoscimento del carattere autonomo e non pi˘ derivato della finanza regionale e per i limiti al legislatore regionale nella definizione delle politiche di bilancio della Regione.

    La ricorrente censura anche líart. 29, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui non esclude che líapplicabilit‡ del regime tributario agevolato, previsto dallíart. 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001)† si possa riferire a tributi diversi da quelli statali, con la violazione, degli articoli. 117, secondo comma, lettera e) e quarto, della Costituzione e 119, primo e secondo comma, Costituzione. Infatti, la predetta disposizione determinerebbe una lesione della sfera di competenza regionale sotto il duplice profilo dellíautonomia legislativa in materia di sistema tributario e dellíautonomia finanziaria di entrata, poichÈ non sarebbe riconducibile alla competenza statale in materia di relativi principi di coordinamento.

    Forma oggetto di censura anche líart. 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui introduce modificazioni ad una disposizione ñ il comma 23 dellíart. 53 della† citata legge n. 388 del 2000 ñ che regola ìl'ordinamento e líorganizzazione amministrativa degli enti localiî; con conseguente violazione dellíart. 117, comma quarto, della Costituzione, trattandosi di materia di competenza legislativa regionale esclusiva, e non potendosi ammettere, nel nuovo sistema di competenze, ulteriori† interventi legislativi dello Stato nella predetta materia, sia pure attraverso parziali modificazioni della disciplina statale previgente.

    Ulteriore censura investe líart. 29, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in quanto, estendendo alle amministrazioni diverse dallo Stato il potere regolamentare a quest'ultimo spettante per la definizione della ìtipologia di servizi trasferibili, modalit‡ di affidamento, criteri di esecuzione del servizioî, configurerebbe una violazione dellíart. 117, comma sesto, della Costituzione, sotto il profilo che detto potere regolamentare interesserebbe materia appartenente alla competenza legislativa regionale esclusiva.

    1.1.ñ Si Ë costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto del ricorso.

    †Nellíimminenza dellíudienza hanno depositato memorie líAvvocatura generale dello Stato e la Regione Marche.

    LíAvvocatura generale dello Stato, insistendo per il rigetto del ricorso, ha evidenziato che la norma impugnata avrebbe natura meramente programmatica e non precettiva e non introdurrebbe alcuna decurtazione dei trasferimenti statali con modifica del sistema di finanziamento di Regioni ed enti locali.

    In particolare, con riferimento al comma 1 dellíart. 29 impugnato, líAvvocatura ritiene che la norma si limita a fornire agli enti a cui si rivolge gli strumenti per ottimizzare le risorse, in attuazione del principio di buona amministrazione, senza imporre alcun obbligo. In conseguenza, anche il comma 5 del medesimo art. 29, che disciplina il potere regolamentare nella materia, non potrebbe ritenersi di per sÈ lesivo delle prerogative regionali.

    Riguardo al comma 3 dellíart. 29, viene rilevata líerroneit‡ del presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente, in quanto il regime tributario agevolato non si estenderebbe a tributi diversi da quelli statali.

    Il comma 4 dellíart. 29, sempre secondo la difesa erariale, rientrerebbe nel novero delle ìnorme cedevoliî e come tale destinato a venir meno allorquando la Regione avr‡ attivato la propria competenza in materia.

    1.2.ñ La Regione Marche, nella memoria ribadisce le censure gi‡ formulate nel ricorso, con specifico riferimento al comma 3 dellíart. 29; argomentando sulla base della sentenza n. 138 del 1999, ritiene che le stesse ìcompartecipazioni ai tributi erarialiî siano configurabili quali tributi propri. PoichÈ la materia dei tributi regionali e locali apparterrebbe alla competenza esclusiva regionale, lo Stato potrebbe intervenire esclusivamente stabilendo i principi fondamentali del coordinamento e disciplinando la ripartizione delle aree del prelievo dei tributi destinati ad alimentare la finanza della Regione, senza perÚ direttamente istituire esenzioni a tributi regionali e locali.

  2. ñ Con ricorso n. 12 del 2002,† riguardante anche altre norme della citata legge finanziaria, la Regione Toscana ha impugnato, tra líaltro, líanzidetto art. 29, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere a forme di autofinanziamento con entrate proprie, cessione dei servizi prodotti o compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.

    Tale disposizione, ad avviso della ricorrente, si porrebbe in contrasto, sia con líarticolo 119, comma quinto (recte: quarto), della Costituzione che avrebbe costituzionalizzato il principio del congruo finanziamento delle funzioni attribuite alle Regioni. In particolare con la riduzione dei trasferimenti alle Regioni attraverso líautofinanziamento, non sarebbe garantita la necessaria copertura finanziaria delle competenze regionali, con violazione dellíarticolo 119, comma secondo, della Costituzione, in quanto lo Stato, al di fuori ed in assenza della normativa di coordinamento non potrebbe stabilire specifiche e puntuali disposizioni che limitino líautonomia finanziaria garantita alle Regioni.

    2.1.ñ Si Ë costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto del ricorso, e ritenendo che la norma...

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