ORDINANZA COLLEGIALE Nº 201901940 di TAR Sicilia - Palermo, 16-04-2019

Presiding JudgeFERLISI CALOGERO
Date16 Aprile 2019
Court Rule Number201901940
Published date26 Luglio 2019
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Palermo (Italia)
Pubblicato il 26/07/2019N. 02224/2018 REG.RIC.

N. 01940/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02224/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2224 del 2018, proposto da


Comune di Buseto Palizzolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
Salvatore Lanza n. q. di Commissario ad acta, non costituito in giudizio;

nei confronti

Siciliacque s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Stagno D'Alcontres, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto Assessoriale n. 73/GAB del 3 settembre 2018 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana, notificato al Comune di Buseto Palizzolo in

data 6 settembre 2018, con nota prot. n. 45551/GAB del 4 settembre 2018, con il quale Dott. Salvatore Lanza è stato nominato Commissario ad acta presso i Comuni di Buseto Palizzolo e Paceco per adottare in via sostitutiva ogni provvedimento necessario e/o utile per addivenire alla consegna di reti idriche ed impianti, di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. n. 16/2017, riportati nell'elenco allegato ai punti A.1 ed A.8;

- del verbale di insediamento del commissario ad acta - Dott. Salvatore Lanza - del 5 ottobre 2018;

- della nota del commissario ad acta – Dott. Salvatore Lanza - assunta al protocollo comunale al n. 10210 del 05.10.2018, con cui si dispone che il Responsabile del Settore C del Comune di Buseto Palizzolo e il Consiglio Comunale adottino gli atti necessari per la presa in carico delle reti EAS;

- della diffida intimata dall’Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana con nota n. prot. 2716/GAB del 28/06/2018;

- della nota prot. n. 4971/Gab. del 17.09.2018 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana;

- della delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 23/10/2018, con la quale la gestione degli impianti e delle reti idriche prima gestite dell’EAS in liquidazione è stata posta a carico dell’amministrazione comunale;

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e di Siciliacque;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


1. Con ricorso notificato il 31 ottobre 2018, e depositato il successivo 13 novembre, il Comune di Buseto Palizzolo ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l’Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, e la società Siciliacque.

Con ordinanza n. 1176/2018 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 16 aprile 2019.

2. Il Comune di Buseto Palizzolo ha impugnato davanti a questo Tribunale amministrativo:

a) il Decreto Assessoriale n. 73/GAB del 3 settembre 2018 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana, con il quale Dott. Salvatore Lanza è stato nominato Commissario ad acta presso i Comuni di Buseto Palizzolo e Paceco per adottare in via sostitutiva ogni provvedimento necessario e/o utile per addivenire alla consegna di reti idriche ed impianti, di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. n. 16/2017;

b) il verbale di insediamento del commissario ad acta - Dott. Salvatore Lanza - del 5 ottobre 2018;

c) la nota del commissario ad acta – Dott. Salvatore Lanza - assunta al protocollo comunale al n. 10210 del 05.10.2018, con cui si dispone che il Responsabile del Settore C del Comune di Buseto Palizzolo e il Consiglio Comunale adottino gli atti necessari per la presa in carico delle reti EAS;

d) la diffida intimata dall’Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana con nota n. prot. 2716/GAB del 28/06/2018;

e) la nota prot. n. 4971/Gab. del 17.09.2018 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana;

f) la delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 23/10/2018, con la quale la gestione degli impianti e delle reti idriche prima gestite dell’EAS in liquidazione è stata posta a carico dell’amministrazione comunale.

Il ricorso risulta affidato alle seguenti censure.

1) “ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 4 COMMA 2 DELLA L.r. n. 16/2017 - VIOLAZIONE DELL'ART. 117, SECONDO COMMA, LETTERA e) COST., IN RELAZIONE AL «PRINCIPIO DI UNICITÀ DELLA GESTIONE PER CIASCUN AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE» (ARTT. 147, 149-BIS E 172 DEL D.LGS. n. 152 DEL 2006, E 3-BIS, COMMA L, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138) E IN RELAZIONE AL DIVIETO DI GESTIONE DIRETTA DEL S.I.I. (ART. 149-BIS DEL D.LGS. n. 152 DEL 2006) - VIOLAZIONE DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE FORMATOSI SULLA SENTENZA N. 93/2017 DELLA CORTE COSTITUZIONALE”.

2) “ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 4 COMMA 2 DELLA L.R. n. 16/2017 DELLA REGIONE SICILIANA, PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 117 LETT. e), e 119, PRIMO, SECONDO, QUINTO, SESTO, SETTIMO ED OTTAVO COMMA DELLA COSTITUZIONE, NONCHÉ CON L’ART. 15, SECONDO COMMA DELLO STATUTO REGIONALE SICILIANO”.

3) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 4 comma 2, L.r. n. 16/2017 IN RELAZIONE ALL’ART. 1 COMMA 1 L.r. n. 8/2018”.

4) “ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIFETTO DI ISTRUTTORIA”.

5) “ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA AUTORITA’ REGIONALE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE”.

6) “VIOLAZIONE DI LEGGE – ART. 49, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE”.

7) “VIOLAZIONE DI LEGGE – ART. 239, comma 1 lettera b) n. 3) D.Lgs. n. 267/2000”.

3. Il Collegio, con sentenza non definitiva deliberata...

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