Sentenza nº 367 da Constitutional Court (Italy), 29 Novembre 2004

RelatoreGuido Neppi Modona
Data di Resoluzione29 Novembre 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 367

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio††††††††††††††††††††††††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Carlo††††††††††††††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE††††††††††††††††† Giudice

- Fernanda†††††††††††††††††††††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Guido††††††††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA††††††††††††††††††† "

- Piero Alberto††††††††††††††††††††††† CAPOTOSTI††††††††††††††††††††††††††† "

- Annibale††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giovanni Maria††††††††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††† "

- Romano††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 206 del codice penale, promosso, nellíambito di un procedimento penale, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con ordinanza del 13 ottobre 2003, iscritta al n. 1040 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dellíanno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 13 ottobre 2003 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 206 del codice penale, nella parte in cui non consente di adottare in fase cautelare misure di sicurezza non detentive come la libert‡ vigilata.

Il giudice rimettente premette di procedere nei confronti di un soggetto riconosciuto totalmente incapace di volere al momento dei fatti e sottoposto, per tale motivo, alla misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, e di dover decidere in ordine alla richiesta della difesa di sostituzione di tale misura con quella non detentiva della libert‡ vigilata.

Il giudice a quo, precisato che sulla scorta delle risultanze peritali deve ritenersi attuale lo stato di pericolosit‡ sociale dellíimputato e che quindi non si puÚ revocare la misura di sicurezza provvisoriamente applicata ex art. 312 del codice di procedura penale, rileva che, mentre da un lato la misura di sicurezza non puÚ essere sostituita con gli arresti domiciliari, suggeriti dal perito a fini...

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