n. 187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2015 -

IL TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice per le Indagini Preliminari dott. Tullio Morello sciogliendo la riserva di decidere espressa all'udienza celebrata in camera di consiglio il 19 maggio 2015 osserva: F. G., nato a N. il ..., e' stato sottoposto alla misura di sicurezza provvisoria del ricovero in OPG ai sensi degli artt. 312 e 313 c.p.p. con provvedimento del 28 maggio 2005 in esecuzione dal 29 luglio 2005 (confermato nel corso degli anni a causa delle permanente grave pericolosita' sociale dell'internato) per i reati di cui agli artt. 337, 582, 61, n. 2, 635, comma 2, c.p., con sospensione del processo ai sensi dell'art. 71 c.p.p. con provvedimento del 1° agosto 2005, ed e' tuttora internato, per «stato di necessita'», come risulta dalla esposizione che segue, oltre il termine del massimo della pena per il reato per cui la misura e' stata applicata, come dispone l'art. 3-ter, d.l. n. 211 del 2011, conv. con modif. in legge n. 9 del 2012, modificato dal d.l. n. 52 del 2014, conv. con modif. in legge n. 81 del 2014, che al comma 8-quater stabilisce che le misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione massima (...);

dopo aver disposto nel comma 4 che gli OPG sono chiusi dal 31 marzo 2015 e che le misure di sicurezza del ricovero in OPG e dell'assegnazione ad una casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente delle strutture sanitarie di cui al comma 2 (da attuare dal Ministero della salute e le Regioni), se le persone sono ancora socialmente pericolose, aggiungendo che il giudice dispone per l'infermo ed il seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche provvisoria, diversa dal ricovero in OPG o in casa di cura e custodia, salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non e' idonea ad assicurare cure adeguate ed a far fronte alla sua pericolosita' sociale (...). Si ritiene generalmente che nella fattispecie del predetto comma 8-quater, nel caso di persistenza della pericolosita' sociale, possa applicarsi una misura di sicurezza non detentiva, precisamente la liberta' vigilata che preveda obbligatoriamente la frequenza del DSM e di uno stretto controllo da parte delle Forze di polizia. La Corte costituzionale, infatti, con sentenza n. 367 del 2004, aveva dichiarato la incostituzionalita' dell'art. 206 c.p. nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in OPG, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate ed a contenere la sua pericolosita' sociale. La misura di sicurezza non detentiva prevista dalla legge applicabile al caso di specie puo' essere solo quella della liberta' vigilata (art. 215, comma 3 c.p.). Ma la gravita' della pericolosita' sociale dell'internato in esame collide profondamente con la misura sostitutiva non detentiva appena indicata per le gravissime conseguenze che potrebbero derivarne, perche' la liberta' vigilata e' pur sempre «liberta'», sia pure con gli sporadici controlli che, anche se eccezionalmente intensificati, non saranno funzionali allo scopo;

ne', caricando la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT