Sentenza nº 376 da Constitutional Court (Italy), 06 Dicembre 2004

RelatoreRomano Vaccarella
Data di Resoluzione06 Dicembre 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.376

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Valerio†††††††††††††††††††† ONIDA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-† Carlo†††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE†††††††††††††††††††††††††††††††† † Giudice

-† Fernanda††††††††††††††††† CONTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Guido ††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Annibale†††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco†††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Giovanni Maria†††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Francesco††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Ugo†††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Romano†††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Paolo†††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Alfio†††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Alfonso††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco†††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale del disegno di legge n. 702, dal titolo ´Norma di interpretazione autentica dellíarticolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19ª ñ approvato dallíAssemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003 ñ, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 21 novembre 2003, depositato in cancelleria il 1∞ dicembre 2003 ed iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2003.

†††††††† Visto líatto di costituzione della Regione siciliana;

†††††††† udito nellíudienza pubblica del 12 ottobre 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella;

†††††††† uditi líavvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri e líavvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

†††††††† 1.ñ Con ricorso notificato il 21 novembre 2003, depositato il 1∞ dicembre 2003 e iscritto al n. 86 del registro ricorsi del 2003, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato il disegno di legge n. 702, dal titolo ´Norma di interpretazione autentica dellíarticolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19ª, approvato dallíAssemblea regionale siciliana con delibera del 13 novembre 2003, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

†††††††† 1.1.ñ Il ricorrente rileva che líatto normativo impugnato ñ nello stabilire, allíart. 1, che ´il comma 1 dellíarticolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, va interpretato, fin dal giorno della sua entrata in vigore, nel senso che le condizioni di ineleggibilit‡ dei deputati dellíAssemblea regionale siciliana sono regolate, sia per ciÚ che concerne líindividuazione delle singole cause di ineleggibilit‡ e di incompatibilit‡, sia per quanto riguarda la disciplina degli aspetti procedurali, dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154ª ñ intende adeguare il regime delle cause di ineleggibilit‡ e di incompatibilit‡ dei deputati regionali alla normativa statale di cui alla richiamata legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilit‡ ed incompatibilit‡ alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilit‡ degli addetti al servizio sanitario nazionale), con efficacia retroattiva. CosÏ disponendo, perÚ, il legislatore regionale innoverebbe la disciplina, determinando retroattivamente la eliminazione delle situazioni peculiari previste dalla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati allíAssemblea regionale siciliana), sicchÈ il suo intervento non sarebbe qualificabile come legge di interpretazione autentica e, dunque, del tutto impropria sarebbe la definizione contenuta nel titolo del provvedimento legislativo in questione.

†††††††† 1.2.ñ Osserva, infatti, il ricorrente che sullíart. 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 (Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui allíarticolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica ñ articolo 43 dello Statuto siciliano ñ. Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennit‡ e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29), si Ë formato un costante orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione (sentenza n. 9831 del 2002), confermato dalla Corte costituzionale.

†††††††† Questíultima, nella sentenza n. 306 del 2003, ha chiarito che con la citata norma ñ la quale, al primo comma, detta che ´le condizioni di ineleggibilit‡ previste dallíarticolo 8, con esclusione del n. 4, dallíarticolo 9 e dallíarticolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, rimangono regolate dagli articoli 2, 3 e 4...

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