LEGGE 23 aprile 1981, n. 154 - Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale

Coming into Force28 Aprile 1981
End of Effective Date09 Ottobre 2010
Published date27 Aprile 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/04/27/081U0154/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date23 Aprile 1981
Official Gazette PublicationGU n.114 del 27-04-1981
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', nel primo giorno fissato per la votazione.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.5

Art 2.

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale circoscrizionale:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonche' i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

7) I dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;

8) I dipendenti dell'unita' sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unita' sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unita' sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unita' sanitaria locale con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle societa' per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;

12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione provincia, comune o circoscrizione.

Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se lo interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilita' previste nel numero 9) del primo comma non si applicano ai titolari di farmacia che, ai sensi dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia.

La pubblica amministrazione e tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa e' concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilita' previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Art 2.

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale circoscrizionale:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonche' i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

7) I dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;

8) I dipendenti dell'unita' sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unita' sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende;(1)

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unita' sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unita' sanitaria locale con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle societa' per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;

12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione provincia, comune o circoscrizione.

Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se lo interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La pubblica amministrazione e tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa e' concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilita' previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

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