Sentenza nº 346 da Constitutional Court (Italy), 28 Novembre 2003
Relatore | Annibale Marini |
Data di Resoluzione | 28 Novembre 2003 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.346
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK† "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 11, comma 1 (recte: art. 11, comma 2), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare líattivit‡ di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchÈ per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza dellí11 novembre 2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da Obermitto Demetria Carla Maria contro líAgenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dellíanno 2003.
††††††††† Visti líatto di costituzione di Obermitto Demetria Carla Maria nonchÈ líatto di intervento dellíAssociazione Dimore Storiche Italiane - ADSI;
††††††††† udito nellíudienza pubblica del 28 ottobre 2003 il Giudice relatore Annibale Marini;
††††††††† uditi gli avvocati Franco Gallo e Luciano Filippo Bracci per Obermitto Demetria Carla Maria, Aldo Pezzana e Luciano Filippo Bracci per líAssociazione Dimore Storiche Italiane - ADSI.
Ritenuto in fatto
-
- La Commissione tributaria provinciale di Torino, con ordinanza del 14 ottobre 2002, depositata lí11 novembre 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 11, comma 1 (recte: art. 11, comma 2), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare líattivit‡ di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchÈ per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), secondo cui, ai fini delle imposte sul reddito, ´il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dellíarticolo 3 della legge 1∞ giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, Ë determinato mediante líapplicazione della minore tra le tariffe díestimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale Ë collocato il fabbricatoª.
Il giudizio a quo ha ad oggetto la richiesta di rimborso, avanzata da un contribuente, della maggiore imposta IRPEF versata, in riferimento ad immobili di interesse storico o artistico, sulla base del canone di locazione invece che della minore tariffa díestimo della zona censuaria. La rilevanza della questione discende, ad avviso del rimettente, dallíesistenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimit‡, secondo il quale la regola dettata dalla norma denunciata troverebbe applicazione anche nel caso di immobili locati, cosicchÈ la domanda attrice dovrebbe trovare senzíaltro accoglimento.
La norma, cosÏ interpretata, si porrebbe perÚ in contrasto, secondo lo stesso rimettente, con il principio di capacit‡ contributiva e con quello di ´parit‡ di...
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Giurisprudenza di legittimitá
...in quell'atto. 2.2.2. - Infine, va rilevato che, a proposito di altri beni (immobili) storici la Corte costituzionale, nella sentenza 346 del 2003 (e ordinanza n. 170 del 2004) ha sì escluso la violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza nella determinazione del reddito degli......
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Legittimità
...giustificatrice dell’applicazione di un regime impositivo speciale. D’altro canto, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 346 del 2003, la scelta del legislatore appare “tutt’altro che arbitraria o irragionevole, in Page 60 derazione del complesso di vincoli ed obblighi ......
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Legislazione
...la n. 2442 del 1999, alla quale si sono conformate costantemente le successive 1. Peraltro, anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 346 del 2003, ha incentrato le proprie considerazioni sul trattamento tributario degli immobili ad uso abitativo, auspicando specificamente un interv......
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Massimario di legittimitá
...sul piano privatistico con finalità di «apertura» del mercato immobiliare locativo, mentre la Corte costituzionale, con la sentenza n. 346 del 2003, ha escluso il contrasto del citato art. 11, come sopra interpretato, con i principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva. ......
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