Giurisprudenza di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine361-393

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. V, 22 gennaio 2007, n. 1294. Pres. Cristarella Orestano - Est. Genovese - P.M. Fuzio (conf.) - Olivieri c. Ministero delle finanze e Agenzia delle entrate.

Tributi erariali diretti - Accertamento - Accertamento sintetico - Ammissibilità - Fattispecie in tema di mantenimento d'auto d'epoca.

Il mantenimento di un bene di particolare pregio quali le auto d'epoca è sicuramente indice di capacità contributiva, in quanto esso impone, oltre alle spese di circolazione, particolari spese per un'adeguata manutenzione, la cui esistenza può essere valorizzata dal giudice come fatto notorio. È pertanto giustificato anche per tal via l'accertamento in via sintetica del reddito complessivo ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, potendo farsi rientrare anche tali auto nelle previsioni del cosiddetto redditometro indipendentemente dalla loro idoneità o destinazione o meno alla circolazione. (Mass. Redaz.). (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38; D.M. 10 settembre 1992) (1).

    (1) Non risultano editi precedenti che affrontino l'esatta fattispecie. Con la sentenza in epigrafe la S.C. appare orientata nel senso di ritenere legittima l'utilizzazione del fatto notorio per accertare e, quindi giustificare, il maggior reddito delle persone fisiche. Secondo la sentenza Cass. civ. 17 settembre 2005, n. 18446, in Ius & Lex online, sul sito www.latribuna.it, citata in parte motiva, «Mentre l'affermazione del giudice di merito circa l'esistenza di un fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità con il ricorso per cassazione allorquando sia stata posta a base della decisione in forza di una inesatta nozione del notorio, cioè erroneamente intendendo il fatto come conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo, viceversa allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice di merito non risponde al vero, l'inveridicità del preteso fatto notorio può solo formare oggetto di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4 c.p.c., ove ne ricorrano gli estremi e non invece di ricorso per cassazione».


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - L'Ufficio II.DD. di Verona notificava alla signora Gabriella Olivieri un avviso di accertamento con il quale determinava il reddito, ai fini applicativi dell'Irpef, per l'anno 1987, in via sintetica, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973. Tale maggior reddito era determinato, secondo l'amministrazione fiscale, anche per il possesso di quattro automobili, di cui una d'epoca (una Jaguar MK2 di CF 23, immatricolata nell'anno 1963).

La contribuente impugnava l'avviso di accertamento.

  1. - La C.T.P. di Verona accoglieva parzialmente il ricorso e riduceva il maggior reddito accertato nella misura del 40%, in considerazione del fatto che delle automobili possedute una era risalente all'anno 1963 (auto storica in base all'immatricolazione).

  2. - Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello, sostenendo che le auto d'epoca andavano escluse dalla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, e che al mantenimento delle altre auto avrebbe provveduto, nella misura del 70% delle spese, il coniuge.

    La C.T.R., considerate irrilevanti le altre questioni proposte con il gravame, respingeva anche quella relativa al possesso delle auto storiche, affermando che il mantenimento di tali beni è sicuro indice di capacità contributiva, atteso che esse comporterebbero, notoriamente, spese a volte anche ingenti.

  3. - La signora Gabriella Olivieri ricorre contro la sentenza di appello con quattro motivi. Ministero delle finanze e Agenzia delle entrate resistono con controricorso.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 1.1. - Con il primo motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione ed errata interpretazione dell'art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973 e del D.M. 10 settembre 1992) la contribuente deduce che la Jaguar del 1963 avrebbe natura di auto storica e andrebbe esclusa dall'accertamento sintetico del reddito in quanto non posseduta per soddisfare le esigenze di circolazione. Lo stesso Secit, in un suo parere, su istanza dell'Asi (AutomobilClub Storico Italiano), avrebbe escluso le auto e moto d'interesse storico e collezionistico, ai sensi dell'art. 60 D.L. n. 285 del 1992, dall'applicazione del redditometro. Queste, infatti, non sarebbero idonee a soddisfare le esigenze della circolazione e quindi non farebbero sorgere spese quotidiane, relative alla loro utilizzazione. Inoltre, nella tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992, il riferimento alle automobili andrebbe riferito solo a quelle in circolazione effettiva.

    1.2. - Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione ed errata interpretazione degli artt. 72 e 73 D.L.vo n. 546 del 1922), la contribuente deduce che, in primo grado, l'Ufficio avrebbe modificato le conclusioni già rese chiedendo, in sostituzione dell'accoglimento del ricorso proposto dal contribuente quanto alla inclusione dell'autovettura storica tra i beni legittimanti la procedura di cui all'art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973, la sua integrale reiezione.

    1.3. - Con il terzo motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione ed errata interpretazione dell'art. 23 D.L.vo n. 546 del 1922), la contribuente deduce che, in primo grado, l'Ufficio - con il primoPage 362 atto di costituzione - avrebbe condiviso le conclusioni della contribuente e rideterminato la sua pretesa; senza tuttavia depositare ex novo la documentazione a suo sostegno.

    1.4. - Con il quarto motivo di ricorso (con il quale lamenta la omessa motivazione) la contribuente deduce che la sentenza non conterrebbe una motivazione sufficiente a spiegare perché la disciplina di cui all'art. 38 D.P.R. n. 600 potrebbe essere applicata anche alle auto storiche.

  4. - Il ricorso, che è infondato, deve essere respinto.

    2.1. - Preliminarmente, devono essere disattesi il secondo e terzo motivo di ricorso, che non risultano trattati nel corso del giudizio di appello e in ordine ai quali la ricorrente non ha adempiuto al dovere di autosufficienza che deve contraddistinguere il ricorso in tali casi.

    Come ha più volte stabilito questa Corte (da ultimo, nella sentenza n. 19328 del 2006), qualora una determinata questione, che implichi un accertamento in fatto (nella specie: accertamento di un fatto processuale verificatosi nel giudizio di primo grado), non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che richiami tale questione in sede di legittimità, per evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare la già avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di appello ma, anche, di indicare in qual atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare la veridicità di tale asserzione.

    Tale allegazione, però, nella specie, manca sia in riferimento al secondo che al terzo motivo di ricorso e, in applicazione di tale principio, la Corte deve dichiarare inammissibili le relative censure contenute nel ricorso per cassazione.

    2.2. - I restanti motivi (primo e quarto) devono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi.

    Con essi si lamenta che nella sentenza di appello si è sostenuto che il possesso di auto storiche da parte del contribuente costituisca indice di capacità contributiva, ponendosi, ad opposta ratio decidendi, rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito, l'esenzione dal c.d. bollo automobilistico quale segnale di attenzione del legislatore verso beni che non sarebbero più adeguati alle attuali, e sempre più complesse, esigenze della vita quotidiana.

    2.2.1. - Come si è già detto, il motivo è infondato. La sentenza di merito ha motivato, sinteticamente, ma correttamente, in base alla considerazione del fatto notorio secondo il quale «il mantenimento di tale bene, di particolare pregio, è sicuramente indice di capacità contributiva, in quanto ad esso impone, notoriamente, spese a volte anche ingenti».

    Orbene, la contestazione del fatto notorio da parte della contribuente può formare oggetto di esame in Cassazione solo entro limiti determinati.

    Infatti (sentenza n. 18446 del 2005), se l'affermazione del giudice di merito circa l'esistenza di un fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità con il ricorso per cassazione allorquando sia stata posta a base della decisione in forza di una inesatta nozione del notorio, cioè erroneamente intendendo il fatto come conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo, viceversa, allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice di merito non risponde al vero, l'inveridicità del preteso fatto notorio può solo formale oggetto di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ove ne ricorrano gli estremi e non invece di ricorso per cassazione.

    Va perciò, preliminarmente, sgombrato il terreno dalla censura di falsità del fatto notorio posto dalla Commissione a base della sua decisione.

    Quanto all'aspetto secondo cui il notorio potrebbe essere sconosciuto dall'uomo medio, va qui fatto rilevare che non appare affatto esorbitante dalla cultura dell'uomo medio il dato secondo cui le auto c.d. storiche, formino oggetto di collezionismo e di particolare ricerca fra gli appassionati di tali beni; che esiste un particolare mercato per tali tipi di veicoli, oggetto di attenzione da parte dei suoi consumatori, e di riflesso anche relative quotazioni rilevabili da pubblicazioni di settore; e che, secondo l'id quod plerumque accidit, la manutenzione di veicoli ormai da tempo fuori produzione, comportino rilevanti costi, per tutte le necessità di manutenzione e sostituzione dei c.d. componenti soggetti a usura.

    È per queste semplici ragioni che tali beni, a loro modo, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in questa sede perché immune da vizi logici e motivazionali, e il fatto notorio dallo stesso allegato nella motivazione, sono stati posti a...

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